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Da domenica attivo il telefono anticaccia di AIDAA: “Come contrastare caccia e cacciatori”

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I cacciatori possono fare quello che vogliono nel mio terreno? Possono sparare stando vicino alle case? Possono entrare nel mio fondo anche se coltivato? Queste sono le domande più ricorrenti a pochi giorni dall’inizio della caccia che vengono rivolte al telefono anticaccia dell’AIDAA.

Si tratta di tre domande le cui risposte come in altri casi sono: “No non possono”, infatti se la legge riconosce attraverso l’articolo 842 del codice civile (realizzato in periodo fascista) il diritto di cacciare e quello di attraversamento di un fondo anche privato violando palesemente del principio di uguaglianza tra i cittadini e si permette ai cacciatori armati di invadere senza conseguenze la proprietà privata altrui, dall’altra parte esistono dei correttivi specifici come quello del divieto di sparo nelle vicinanze delle abitazioni civili e di tutti gli insediamenti urbani o anche extraurbani quali stalle, campi sportivi o scuole.

I cacciatori non possono infatti avvicinarsi né esercitare la caccia a una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro. È vietato sparare in direzione degli stessi da distanza inferiore di 150 metri. Esercitare la caccia a una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie. Così come esistono Limitazioni di carattere generale, sono l’istituzione di un “fondo chiuso” ovvero la presenza di “colture in atto suscettibili di danno”.

Si ha “fondo chiuso” a termini di legge (art. 15, comma 8°, della legge n. 157/1992 e s.m.i.)[1] quando il proprietario o il conduttore del fondo abbia predisposto lungo tutto il perimetro del terreno una recinzione costituita da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1.20, o delimitati da corsi d’acqua perenni dalla profondità di almeno metri 1.50 e larghezza di non meno di 3 metri.

Obblighi in capo al proprietario o al conduttore quelli di tabellazione visibile lungo il perimetro e di comunicazione alla Regione e alle altre amministrazioni pubbliche eventualmente competenti, secondo normativa regionale (in Sardegna l’Assessorato regionale della difesa dell’Ambiente e il Comitato provinciale faunistico, avente sede presso le Amministrazioni provinciali).

Vi sono anche i divieti generali di attività venatoria nei terreni in attualità di coltivazione ovvero quei terreni su cui incidono frutteti specializzati, vigneti e uliveti fino alla data del raccolto e in tutti i terreni individuati dalle regioni in attualità di coltivazione (art. 15, commi 7° e 8°, della legge n. 157/1992 e s.m.i.).

Per tutti questi terreni il divieto di caccia si suppone nell’interesse delle coltivazioni e tende a prevenire eventuali danni all’agricoltura che causano l’obbligo di risarcimento a spese dello Stato.

Il telefono anticaccia dà informazioni precise su come contrastare l’attività venatoria e risponde al 3479269949 a partire da domenica 18 nelle ore del mattino.

Per le segnalazioni e le denunce delle violazioni invece occorre chiamare i carabinieri forestali al numero 1515.

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