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Covid, via libera Cdm al nuovo decreto, restrizioni anche dopo Pasqua; dal 7 al 30 aprile in zona rossa scuola in presenza fino alla prima media senza deroghe regionali. Obbligo vaccino per sanitari

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Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto legge Covid o che disciplina le regole che si applicheranno dopo Pasqua dal 7 fino al 30 aprile 2021. Lo si apprende da fonti di governo, a riunione ancora in corso. Tra le novità ci sono la riapertura delle scuole anche in zona rossa  a partire dal 7 al 30 aprile fino alla prima media e senza deroghe regionali, la possibilità di eventuali allentamenti alle restrizioni in base ai dati dei contagi e dall’avanzamento della campagna vaccinale e, soprattutto, l’obbligo vaccinale per il personale sanitario.

Riaperture

Dal 7 al 30 Aprile tutta Italia sarà o in zona rossa o arancione ma, dati permettendo, il Governo potrà modificare “le misure stabilite dal provvedimento e valutare eventuali allentamenti. 

“In ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini di cui all’articolo 1 – si legge nel testo – comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Scuole

Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome.

Dad

Nel medesimo periodo – spiega il Governo –  nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.

Responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2

Per gli operatori sanitari è esclusa la punibilità  penale quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

Le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione daSARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.

 

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