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Ambiente

La Regione Piemonte approva lo schema di ordinanza sindacale per i blocchi del traffico e le limitazioni delle emissioni per l’inverno 2020-21

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AGGIORNAMENTO DEL 28 SETTEMBRE 2020:

Blocchi del traffico e qualità dell’aria. Regione Piemonte: elenco corretto dei comuni soggetti alle limitazioni

La Giunta regionale ha approvato lo schema di ordinanza sindacale-tipo per l’applicazione delle misure di limitazione delle emissioni per la stagione invernale 2020-2021. Si tratta del modello sul quale i Comuni interessati provvederanno a determinare i blocchi al traffico nei territori di loro competenza.

Dal 1 ottobre 2020 tornano i blocchi a Torino, nell’agglomerato torinese e nei comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, dove i valori limite di PM10 e del biossido di azoto NO2 siano stati superati per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell’arco degli ultimi cinque anni. Si tratta di 37 comuni (Torino, Moncalieri Collegno, Rivoli, Nichelino, Settimo Torinese, Grugliasco, Chieri, Venaria Reale, Orbassano, Rivalta di Torino, San Maurizio Torinese, Beinasco, Leinì, Volpiano, Pianezza, Vinovo, Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Santena, Trofarello, La Loggia, Mappano, Cambiano, Ivrea, Novara, Trecate, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona, Asti, Vercelli, Cuneo, Bra e Alba).

La delibera di Giunta, come quelle degli anni precedenti, stabilisce le misure strutturali e quelle temporanee. Queste ultime prevedono i livelli di allerta 1 (Arancio) e 2 (Rosso) al raggiungimento delle soglie stabilite in base all’accordo del bacino padano.

LIMITAZIONI STRUTTURALI

Dal 1° ottobre non circolano:

– Veicoli adibiti a trasporto persone e merci, alimentati a benzina, gpl e metano euro 0; diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2: blocco per tutto l’anno, festivi compresi, dalle 0.00 alle 24.00

– Veicoli adibiti a trasporto persone e merci diesel Euro 3: blocco dal 1° ottobre al 31 marzo, dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì

– Veicoli adibiti a trasporto persone e merci diesel Euro 4: il blocco, che avrebbe dovuto scattare dal 1° ottobre al 31 marzo è differito al 1° gennaio 2021, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30

– Ciclomotori e motocicli benzina Euro 0: dal 1° ottobre al 31 marzo, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 0.00 alle 24.00.

LIMITAZIONI EMERGENZIALI

attive dal 1° ottobre valide tutti i giorni, festivi compresi

Livello 1 – Semaforo arancione (scatta dopo 4 giorni consecutivi di superamento della soglia di 50 microgrammi per metro cubo)

NON CIRCOLANO

Dalle 0.00 alle 24.00: veicoli per trasporto persone e merci alimentati a benzina, gpl, metano Euro 0; Diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2

Dalle 0.00 alle 24.00 Ciclomotori e motocicli benzina Euro 0

Dalle 08.30 alle 18.30: veicoli per trasporto persone Diesel Euro 3, Euro 4, Euro 5

Dalle 8.30 alle 18.30 (dal lunedì al venerdì): veicoli per trasporto merci Diesel Euro 3 e Euro 4

Dalle 8.30 alle 12.30 (nelle giornate di sabato e festivi): veicoli per trasporto merci Diesel Euro 3 e Euro 4

Livello 2 – semaforo rosso (scatta dopo 10 giorni consecutivi di superamento della soglia di 50 microgrammi per metro cubo)

NON CIRCOLANO

Dalle 0.00 alle 24.00: veicoli per trasporto persone e merci, benzina, gpl e metano Euro 0; Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2

Dalle 0.00 alle 24.00: ciclomotori e motocicli benzina Euro 0

Dalle 8.30 alle 18.30: veicoli per trasporto persone Diesel Euro 3, Euro 4, Euro 5

Dalle 8.30 alle 18.30 (anche sabato e festivi): veicoli per trasporto merci Diesel Euro 3 e Euro 4

Dalle 8.30 alle 12.30 (anche sabato e festivi): veicoli per trasporto merci Diesel Euro 5

Inalterate, anche per la stagione 2020-2021 le deroghe già in vigore per la stagione 2019-2020, tra cui quelle:

– per i veicoli condotti da persone con ISEE del relativo nucleo familiare inferiore ai 14.000 euro,

– ai mezzi che sono funzionali al servizio di autoveicoli definiti secondo il codice della strada (art. 54) “per trasporti specifici” e “per uso speciale” e che si muovono contestualmente ad essi,

– per i veicoli condotti da persone con oltre 70 anni di età: solo 1 veicolo per nucleo familiare e solo a condizione che non abbiano veicoli che potrebbero circolare liberamente,

– per i veicoli degli operatori economici che accedono o escono dai mercati e dalle fiere autorizzate dai Comuni e dei veicoli al servizio delle manifestazioni autorizzate.

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