Economia
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 26 aprile 2020 con le disposizioni per la Fase 2 dell’epidemia del coronavirus
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile, il DPCM 26 aprile 2020, con ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le disposizioni sono applicabili su tutto il territorio nazionale da lunedì 4 a domenica 17 maggio, in sostituzione delle previsioni del DPCM 10 aprile 2020.
Ecco una sintesi delle decisioni del provvedimento:
- Entro i confini della regione sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivi di salute.
- Si considerano necessari anche gli spostamenti per incontrare congiunti.
- Sono vietati gli spostamenti in una regione diversa, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.
- È consentita l’attività sportiva individuale nel rispetto della distanza di sicurezza.
- Sono sospesi servizi educativi per l’infanzia, attività scolastica e corsi di formazione.
- Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali.
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, eccezion fatta per le attività di vendita di generi alimentari e prima necessità individuate nell’allegato 1.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione come, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
- È consentita la consegna a domicilio e la ristorazione con asporto con il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali o nelle immediate vicinanze.
- Restano aperti i tabaccai, le edicole, le farmacie le parafarmacie.
- Sono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare.
- Si raccomanda il lavoro agile, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in alternativa,devono essere incentivati i congedi retribuiti e le ferie per i dipendenti.
- Devono essere assunti protocolli di sicurezza anti contagio e devono essere incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
- Le imprese le cui attività possono riprendere dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura a partire dal 27 aprile.
- Sono sospese le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.
- Le imprese la cui attività non è sospesa devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, di cui all’allegato 6, e per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri (allegato 7) o nel settore del trasporto e della logistica (allegato 8).
- Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
- Per le attività produttive sospese è ammesso l’accesso ai locali aziendali del personale dipendente o di terzi delegati)per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione.
- È consentita la spedizione delle merci in magazzino, dopo comunicazione al Prefetto.
- Il mancato rispetto dei protocolli determina la sospensione dell’attività, fino all’adeguamento.
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