Cittadini
Emergenza Coronavirus, al via la fase 2 post lockdown. Conte firma il Dpcm: ecco il testo
Dal 4 maggio al via alla fase 2, quella di convivenza con il coronavirus. Nel decreto, che sarà pubblicata a breve, il Governo alleggerito alcune misure restrittive. e ha decretato:
POTETE SCARICARE QUI IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia ibile ceie lacce cigea;
f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa allaperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e laii ia e di alme me e gi altra attività;
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Gida, a ca dellUfficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo desempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri co leclia partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici ee, c fie da lgei efeibilmee allae, idad macheie eie e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale;
j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui allart. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
k) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui allart. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per linfanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
l) sono sospesi i viaggi distruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dellordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio eimeale e/ didaic ed eeciaii, ed ale cei lili di biblieche, a cdiie che i ia gaiaie degli ai e del la ale da ide al maim il ichi di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle pere c diabili, di ci al Dcme ecic lla ibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di eeie pubblicato dallINAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca aica, ai ei dellarticolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale strettamente necessario allo svolgimento delle suddette attività;
o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse allemergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui allart. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e leventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, lammissione al recupero dellanno o la dimissione dai medesimi corsi;
q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dallart. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dallart. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nellambito dellemergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per lerogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui allart. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove desame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
x) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, dintesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare luscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nellallegato 1, sia nellambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nellambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito laccesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per lattività di confezionamento che di trasporto, ch la iaie c a fem ead lbblig di ieae la diaa di icea ieeale di me, il diie di cmae i di allie dei lcali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti allinterno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nellallegato 2;
dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare allinterno dei locali più del tempo necessario allacquisto dei beni. Si raccomanda altresì lapplicazione delle misure di cui allallegato 5;
ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché lattività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere lemergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere lemergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
gg) fermo restando quanto previsto dallart. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui allart. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dellIstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dallart. 2, comma 2;
ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dellecmia e delle fiae.
Art. 2
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
1. Sllie eii aiale ee e le aii die idiali e cmmeciali, ad ecceie di elle idicae ellallega 3. Lelec dei cdici di ci allallega 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dellecmia e delle fiae. Pe le bbliche ammiiaioni resta fermo quanto previsto dallaicolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dalla. 1 del eee dece; ea ale fem a ei dallaicolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.
2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
3. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quan ei dallaicl 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i seii che igada liie.
4. E eme ceia laii di die, a, cmmecialiaie e cega di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita gi aii cme fiale a feggiae lemegea.
5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.
6. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di ci allallega 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di ci allallega 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di ci allallega 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la eie dellattività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
7. Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui allallega 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, cmea la ediie della mece i giacea, e il emie di e gii dalladie del dece di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.
8. Per le aii die ee amme, eia cmicaie al Pefe, lacce ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e aificaie. E ceia, eia cmicaie al Pefe, la ediie e ei di meci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
9. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
10. Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.
11. Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni mia c cadea gialiea ladame della iaie eidemilgica ei i eii e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, allIi superiore di sanità e al comitato tecnico-cieific di ci alldiaa del Ca del diaime della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di ci allallega 10 e secondo i criteri stabiliti entro tre giorni dal Ministro della salute, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fii dellimmediato eecii dei ei di ci allaicl 2, cmma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio egiale ecificamee ieeae dallaggaamento.
Art. 3
Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
1. Sullintero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dellOrganizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
c) nei servizi educativi per linfanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui allallegato 4;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui allallegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per ligiene delle mani;
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
g) è raccomandata lapplicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui allallegato 4.
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 limitatamente alla durata dellemegea aiaia, gli idiidi eei llie eii aiale de ae eii delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del diaiame fiic. N ggei allbblig i bambii al di dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità cmaibili c l ciai della macherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
3. Ai fini di cui al comma 2, per la popolazione generale potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 4. Lili ce delle macheie di cmi a ad aggigei alle ale mie di eie finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e ligiee cae e accaa delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Art. 4
Disposizioni in materia di ingresso in Italia
1. Ferme restando le disposizioni di cui allart. 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dellaccesso al servizio, a consegnare al vettore allatto dellimbarco dichiarazione resa
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante lindicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dallart. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto;
b) indirizzo completo dellabitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e lisolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante lintero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dellimbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando limbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid 19 el ee del a e della lgiica di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di ci allallega 8, nonché alle Liee gida e lifmaie agli ei e le mdali gaiaie e ilcontenimento della diffusione del covid-19 di ci allallega 9, assicurano in tutti i momenti del viaggio una diaa ieeale di alme me a i aeggei aai, ch lili da ae delleiaggi e dei aeggei dei mei di eie idiidali, c ceale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente imi. Il ee ede, al mme dellimbac, a dae i aeggei, che e ili sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale..
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dellazienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e allisolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso labitazione o la dimora preventivamente indicata allatto dellimbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività allAutorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Nellipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato labitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando laccertamento da parte dellAutorità giudiziaria in ordine alleventuale falsità della dichiarazione resa allatto dellimbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, lAutorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e lisolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui
al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività allAutorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
5. Ferme restando le disposizioni di cui allart. 1, comma 1, lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dellazienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e lisolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e allisolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso labitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività allAutorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
6. Nellipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere labitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo allAutorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e lisolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dallAutorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con lindicazione dellitinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). LAutorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dellazienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
8. Loperatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e lisolamento fiduciario, loperatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini delleventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per lassenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata allINPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al
pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano lassenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dallultima esposizione; 2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) lobbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e
loperatore di sanità pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita allavvio della procedura sanitaria e allontanarsi
dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo unadeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
h) loperatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle
condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
a) allequipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per lesercizio di qualifiche professionali sanitarie,
incluso lesercizio temporaneo di cui allart. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto
delle disposizioni di cui allart. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto.
10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini allestero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dallattuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dellUnione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 5
Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
1. In deroga a quanto previsto dallart. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dellaccesso al servizio, a consegnare al vettore allatto dellimbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante lindicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dellabitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare
immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso labitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dellAzienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dellAutorità sanitaria, ad isolamento.
3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dellimbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando limbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel ee del a e della lgiica di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di ci allallegato 8, nonché alle Liee gida e lifmaie agli ei e le mdali gaiaie e ilcontenimento della diffusione del covid-19, di ci allallega 9, assicurano in tutti i momenti del iaggi a diaa ieeale di alme me a i aeggei aai, ch lili da ae delleiaggi e dei aeggei dei mei di eie idiidali, c ceale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente imi. Il ee ede, al mme dellimbac, a dae i aeggei, che e ili sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale..
4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dellazienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
5. In deroga a quanto previsto dallart. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dellazienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante lindicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:
a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dellabitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso labitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al
Dipartimento di prevenzione dellAzienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dellAutorità sanitaria, ad isolamento.
7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando lobbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dellazienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività allAutorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dallart. 4, commi 6 e 7.
8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dallart. 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando lobbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale
situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dellAzienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dellAutorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti:
a) ai fini dellaccesso al servizio di trasporto verso lItalia, a consegnare al vettore allatto dellimbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante lindicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;
b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate allinterno delle aerostazioni.
9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale allinterno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dallart. 4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dellazienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dellapplicazione dellart. 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) allequipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per lesercizio di qualifiche professionali sanitarie,
incluso lesercizio temporaneo di cui allart. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto
delle disposizioni di cui allart. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto.
11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini allestero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dallattuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dellUnione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 6
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
1. Al fine di contrastare il diffondersi dellemergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
2. E fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.
3. Assicurata lesecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.
4. Allatto dello sbarco nei porti italiani:
a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dellazienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e allisolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività allAutorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti allestero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dellazienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e allisolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata allatto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dellarmatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività allAutorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti allestero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dellarmatore.
5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata allatto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.
6. Salvo diversa indicazione dellAutorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dallAutorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dellarmatore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche allequipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza. E comunque consentito allequipaggio, previa autorizzazione dellAutorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.
8. E fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.
9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini allestero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dallattuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dellUnione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 7
Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, ache lla bae di a ei el Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid 19 nel see del a e della lgiica di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di ci allallega 8, ch delle Liee gida e lifmaie agli ei e le
modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19, di ci allallegato 9.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei ai c i dece iegae mdificae le Liee gida e lifmaie agli ei e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19, nonché, previo accordo c i ggei fimaai, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 el ee del a e della lgiica di ee sottoscritto il 20 marzo 2020.
Art. 8
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle egae allie da ae di cei semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la
loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio- occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Art. 9
Esecuzione e monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dellinterno, assicura lesecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora lattuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delliea aiale del la e del cmad caabiiei e la ela del la, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
Art. 10
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 , a eccezione di quanto ei dallaicl 2, cmmi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.
2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche dintesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Allegati al Dpcm con i nuovi codici Ateco
Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese