Ambiente
Il Comune di Asti emana un’ordinanza contro il proliferare dei piccioni
Il Comune di Asti dopo le crescenti segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano i danni e gli inconvenienti dovuti alla presenza dei colombi che portano rilevanti problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo sanitario presso gli edifici nei quali sono insediati ha deciso di intervenire con un’ordinanza. Percisa il Sindaco Maurizio Rasero : “Ho ritenuto opportuno procedere con questa ordinanza in quanto la salute dei cittadini è prioritaria ed intendo adottare tutte le misure necessarie al fine di prevenire un aggravio della situazione”.
L’ordinanza n.72: MISURE PREVENTIVE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DEI COLOMBI IN CITTÀ
Il Sindaco della Città di Asti premesso che: i colombi urbanizzati presenti sul territorio cittadino sono aumentati in misura eccessiva, con grave rischio di compromissione dell’equilibrio ecologico/ambientale urbano;
le deiezioni e le eventuali carcasse dei colombi determinano rilevanti problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo sanitario presso gli edifici nei quali sono insediati, in quanto potenziali veicoli di trasmissione di alcune malattie, sia per via respiratoria (il guano essiccato si polverizza nell’aria), sia attraverso la contaminazione di alimenti;
si riscontrano in diversi punti della città aree in cui privati cittadini distribuiscono quotidianamente cibo ai colombi aumentando, di fatto, la loro capacità di riproduzione e sopravvivenza in modo innaturale, e contribuendo ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;
rilevato il numero crescente di segnalazioni da parte di cittadini che lamentano i danni e gli inconvenienti sopra evidenziati;
ritenuto pertanto necessario ed urgente limitare le pratiche di alimentazione dei colombi, prescrivere misure di igienizzazione e dissuasione alla nidificazione dei medesimi, al fine di prevenire un aggravio della situazione sopra evidenziata;visti:
il Regolamento di Polizia Urbana e, in particolare, gli artt. 14 e 23;
la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante l’istituzione del servizio sanitario nazionale e, in particolare, l’art. 32;
il Decreto Legislativo 267/2000, recante Testo Unico Enti Locali e, in particolare l’art. 50;
la Legge 241/1990, recante le norme sul procedimento amministrativo e, in particolare, l’art. 7, comma 2;
l’art. 11 dello Statuto Comunale;- O R D I N A –
1. agli Amministratori di Condominio ed ai proprietari di singole unità residenziali o di aree/superfici scoperte, ciascuno per le rispettive aree di competenza, di provvedere:
a) alla pulizia e alla disinfestazione delle parti degli edifici interessati da eventuali sedimentazioni di escrementi di colombi, alla rimozione delle carcasse, dei nidi, delle uova ove esistenti;
b) all’accurato tamponamento di ogni apertura o anfratto, specie nei sottotetti, mediante opere in muratura e/o apposizione di reti, e l’apposizione di dissuasori, comunque tutti sistemi incruenti;
2. alle aziende produttive, commerciali ed artigianali esistenti nell’area urbana di porre in essere tutti gli accorgimenti atti all’allontanamento dei volatili dagli impianti ed immobili di loro proprietà ove gli stessi volatili possano trovare fonte di approvvigionamenti, utilizzando i sistemi di cui al precedente punto 1.b);
3. è fatto assoluto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere e in qualsiasi luogo ai colombi presenti allo stato libero sul territorio urbano.A V V I S A
l’inadempienza a quanto disposto con il presente atto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 650 del codice penale per violazione di un’Ordinanza del Sindaco, è punita con le sanzioni amministrative previste dall’art. 7-bis del Decreto Legislativo 267/2000, da Euro 25,00 ad Euro 500,00, nonché dalle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell’ambiente, igiene pubblica;
l’esecuzione e la vigilanza sulla osservanza della presente ordinanza, l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni viene demandata per quanto di competenza al Comando di Polizia Municipale, all’ASL ed a chiunque altro spetti sulla base delle vigenti disposizioni in materia;
la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio e ne sia data ampia diffusione alla cittadinanza mediante sito internet comunale e negli spazi riservati alle affissioni;
nel caso di manifesta inerzia nell’osservanza di quanto stabilito dalla presente ordinanza e/o di accertate gravi problematiche igienico-sanitarie, l’esecuzione degli interventi necessari avverrà d’Ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo procedure e modalità vigenti in materia;
contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ovvero entro 120 (centoventi) giorni al Capo dello Stato.
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