Alessandria
Continua l’emergenza incendi in Piemonte: ecco cosa è vietato fare
Prosegue su tutto il Piemonte l’emergenza incendi boschivi, mentre il Sistema regionale continua nell’opera di contrasto grazie al lavoro coordinato dei suoi componenti: la Protezione Civile regionale, il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo Volontari AIB Piemonte, i Vigili del fuoco, le ditte elicotteristiche ed i velivoli del Dipartimento nazionale di Protezione civile.
La Protezione civile regionale invita tutti i cittadini ad una collaborazione attiva segnalando gli incendi al numero 1515 del Corpo Forestale dello Stato, o al numero verde 800807091 della Sala operativa regionale presso il Corpo Forestale dello Stato, e a prestare particolare attenzione a tutte quelle azioni cause di incendi boschivi.
Si ricorda che il reato di incendio boschivo è punito dalla legge, Art. 423-bis del Codice Penale, (Incendio boschivo): “Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l’incendio è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni”.
Si ricorda altresì che in Piemonte continua ad essere vigente LO STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA’ PER INCENDI BOSCHIVI. Pertanto: “Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio. In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, accendere fuochi d’artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che può creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio”. Articolo 11 legge regionale21/2013.
Si rammenta anche, che nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
Le violazioni di legge saranno perseguite con sanzioni amministrative e penali.
La normativa nazionale di riferimento è la L. 353/2000 e regionale L.r. 21/2013
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