Cittadini
Errori nel pagamento delle contravvenzioni ridotte. Deciso il conguaglio senza sanzioni
Riceviamo dall’Ufficio per i rapporti col cittadino del Comune di Torino e pubblichiamo.
A partire dal 20 agosto 2013 la Legge n. 98/2013 (di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69) ha introdotto il beneficio di uno sconto del 30% a chi procede al pagamento delle sanzioni previste dal Codice della Strada entro i primi 5 giorni dalla notifica.
Alcuni cittadini, in assoluta buona fede, hanno però applicato lo sconto del 30% al totale dell’importo dovuto (sanzione + spese di notifica), mentre la norma si riferisce alla sola riduzione dell’importo della sanzione.
In questi giorni sono in corso di distribuzione presso le abitazioni di questi cittadini richieste di integrazione delle somme dovute.
Alla luce di questa anomalia, riconosciuta la buona fede dei trasgressori a ottemperare al pagamento della sanzione, la Giunta Municipale, con delibera del 24 marzo scorso, ha stabilito che le sanzioni pagate in misura insufficiente entro i 5 giorni decorrenti dalla notifica o contestazione, con riduzione del 30% applicata anche alle spese di notifica, anziché raddoppiare potranno essere definite con il pagamento della sola parte mancante delle spese più la somma di euro 2,30, relativa alla gestione ed invio del sollecito di pagamento.
Pertanto si comunica che chi avesse ricevuto, in questi giorni, o a suo tempo, un nuovo avviso di pagamento della sanzione oppure avesse nel frattempo versato più dell’integrazione prevista con questa delibera, è pregato di rivolgersi al call center dell’ufficio Verbali 011.011.27114 o di recarsi presso l’ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale – via Bologna 74.
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