Cittadini
Norme in materia di sicurezza nella pratica dello sci da discesa e da fondo – video dei carabinieri
Il comando provinciale dei carabinieri di Torino – Legione Piemonte e Valle d’Aosta, anche in seguito al drammatico incidente di ieri in cui ha perso la vita un ragazzo di 14 anni, ha voluto diffondere il testo della legge che regola le norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo. I carabinieri hanno anche inviato un video che mostra la loro attività quoatidiana per la sicurezza sulle piste da sci. Vi proponiamo qui di seguito il video dei carabinieri e subito dopo il testo integrale con le norma di sicurezza per la pratica non agonistica degli sport invernali. Lo stesso testo è comunque visibile sul sito dei carabinieri.
La legge n. 363 del 24 dicembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2004, disciplina la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo.
Si tratta di una legge quadro che riprende ed attualizza le dieci regole di comportamento deliberate nel 1967 dalla FIS (Federazione Internazionale Sci). Regole che per tanto tempo hanno costituito l’unica fonte di riferimento nel settore: dal rispetto degli altri alla padronanza della velocità e scelta della direzione, dal sorpasso in pista alle modalità di attraversamento delle piste e degli incroci, dalla sosta sulle piste al comportamento da tenere nel salire e discendere lungo una pista da sci, dal rispetto della segnaletica all’assistenza agli infortunati.
La legge, innanzitutto, attribuisce alle Regioni il compito di individuare le aree sciabili attrezzate – in particolare, quelle a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi: la slitta e lo slittino – nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
Sui gestori di queste aree, invece, ricade l’obbligo di assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste che, in termini di sicurezza, devono rispondere a quanto stabilito dalle Regioni. Devono cioè provvedere, in particolar modo, alla loro ordinaria e straordinaria manutenzione, all’installazione della segnaletica (prevista dal Decreto 20 dicembre 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per la presenza di ostacoli o pericoli e per le condizioni del fondo.
Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa – in caso di pericolo o non agibilità – dovranno essere poste in modo ben visibile al pubblico all’inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.
Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono però responsabili degli incidenti che si verificano nei percorsi fuori pista sebbene serviti dagli impianti stessi.
La legge, inoltre, contiene nuove norme di comportamento (riassunte dal Decreto 20 dicembre 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel “Decalogo comportamentale dello sciatore”) per chi pratica lo sci alpino e lo snowboard, anche se divertirsi in sicurezza e senza nuocere agli altri è da sempre una questione di responsabilità e di rispetto.
In particolare, i ragazzi di età inferiore ai 14 anni hanno l’obbligo di indossare – a partire dal 1° gennaio 2005 – un casco protettivo omologato. Nel caso contrario, la pena prevista è il pagamento di una somma da 30 a 150 euro e il sequestro del casco non omologato.
In generale, lo sciatore (o lo snowboarder) deve tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e della situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui. La velocità, invece, deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
In tema di precedenza, lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle; chi intende sorpassare un altro sciatore, invece, deve assicurarsi di avere sufficiente spazio e visibilità. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato. Negli incroci si deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica. E nel caso di scontro, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno sciatore abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni. Chi decide di fermarsi deve portarsi a bordo pista, evitando i passaggi obbligati, la prossimità dei dossi o luoghi senza visibilità.
Carabiniere sciatore con cane addestrato per il recupero di dispersi sotto la neve. [d]In caso di caduta o di incidente, lo sciatore deve liberare tempestivamente la pista portandosi ai suoi margini. Tutti hanno l’obbligo di segnalare la presenza di un infortunato, e chiunque si trovi davanti ad una persona in difficoltà e non presti l’assistenza occorrente – ovvero non comunichi al gestore presso qualunque stazione di chiamata l’avvenuto incidente – è soggetto al pagamento di una somma da 250 a 1.000 euro, salvo che il fatto non ricada in un’ipotesi penale.
È vietato percorrere a piedi le piste, se non per casi di urgente necessità e tenendosi comunque ai bordi. Ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti è, invece, vietato accedervi durante il loro orario di apertura (anche qui salvo, ovviamente, i casi di necessità ed urgenza ma, comunque, sempre con l’utilizzo degli appositi congegni di segnalazione luminosa e acustica).
Infine, chi pratica lo scialpinismo deve munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso, laddove per condizioni climatiche e della neve sussistano evidenti rischi di valanghe.
Oltre a queste, le Regioni e i Comuni, comunque, possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle Regioni, la nuova legge prevede che saranno l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, e il Corpo della Guardia di Finanza, nonché i corpi di polizia locale, a provvedere, nel corso del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, al controllo dell’osservanza delle disposizioni della legge e ad irrogare le relative sanzioni nei confronti degli utenti inadempienti. La legge prevede che le contestazioni relative alla violazione della disposizione sulla condotta da tenere sulle piste avvengano, di norma, su segnalazione dei maestri di sci.
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