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Scandalo airbag difettosi Citroen: il tribunale di Torino accoglie azione inibitoria di Codacons e Adusbef

Si tratta di airbag la cui attivazione in caso di incidenti potrebbe avere conseguenze letali per i passeggeri

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TORINO – Eclatante decisione del tribunale di Torino che ha accolto l’azione inibitoria promossa da Codacons e Adusbef sul caso degli airbag difettosi montati su alcune autovetture.

Il tribunale ha ordinato a Psa Italia una serie di interventi, tra cui la messa a disposizione di una auto sostitutiva gratuita in favore di tutti gli automobilisti coinvolti nella vicenda.

Il caso airbag difettosi e cosa ha deciso il tribunale di Torino

Il caso è quello degli airbag difettosi che interessa circa 190 mila veicoli Citroen C3 e DS3, prodotti tra il 2009 e 2019, airbag la cui attivazione in caso di incidenti potrebbe avere conseguenze letali per i passeggeri in quanto “potrebbero rompersi con una forza eccessiva, con il rischio che frammenti di metallo colpiscano gli occupanti del veicolo”.

Il tribunale di Torino (Presidente Silvia Vitrò, Relatore Stefano Demontis) ha emesso oggi una ordinanza con cui, accogliendo le richieste di Codacons, Assourt e Adusbef, “condanna GROUPE PSA ITALIA S.p.A. a cessare le condotte omissive poste in essere in pregiudizio dei clienti, ed ordina alla stessa di adottare delle misure idonee ad eliminarne gli effetti:

  • a) individuare i proprietari nei cui confronti la raccomandata già inviata non abbia avuto esito positivo, perché irreperibili o per altre ragioni, e, previe le opportune ricerche anagrafiche, inviare entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con raccomandata A/R all’indirizzo così accertato o con PEC ove possibile, una nuova comunicazione dell’esigenza di interrompere la guida del veicolo e di avviare la procedura di check-in on line o via telefono, con tutti i dati necessari a tal fine;
  • b) pubblicare per due volte, la prima per due giorni consecutivi a decorrere dal quinto giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento, la seconda per due giorni consecutivi dopo 15 giorni dalla prima pubblicazione, a tutta pagina sui quotidiani cartacei Corriere della Sera, La Repubblica, Gazzetta dello Sport, e nella home page dei siti internet TGCOM 24, Fanpage, Corriere della Sera, avviso contenente notizia della campagna di richiamo, descrizione del pericolo e comunicazione dell’esigenza di avviare la procedura di check-in on line o via telefono, con tutti i dati necessari a tal fine;
  • c) completare entro il 31.1.2025 le operazioni di sostituzione kit-airbag sui 127.036 veicoli che al 23.9.2024 hanno eseguito il check-in;
  • d) inviare, entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, a tutti gli utenti che hanno già effettuato il check-in comunicazione, via mail o sms, contenente l’avviso sia della possibilità di fare richiesta di un’auto sostitutiva (o di optare per voucher di car-sharing dove il servizio è presente) e di ottenerla entro 7 giorni dalla richiesta, senza costi o al massimo con un deposito cauzionale di € 150 che corrisponderà al limite di responsabilità del cliente, sia del fatto che – ove non sia già individuata la data programmata per l’intervento di riparazione del loro veicolo – questo potrà avvenire al più tardi entro il 31.1.2025;
  • e) inviare identica comunicazione ai clienti che non hanno ancora effettuato il check-in, nella stessa comunicazione di cui al punto a), con l’avviso che l’intervento di riparazione sarà effettuato con tutta probabilità in data successiva al 31.1.2025.
  • f) mettere l’autovettura sostitutiva, o il voucher per il servizio di car-sharing, a disposizione del cliente entro 7 giorni dalla sua richiesta, presso un centro di consegna sito nel Comune di residenza se capoluogo di Provincia, oppure compreso nel territorio della Provincia di residenza.

Visto l’art. 614bis c.p.c., fissa le seguenti somme a titolo di penale:

  1. € 50 per ogni giorno di ritardo nell’invio di ogni singola comunicazione individuale di cui al punto a) ed e);
  2. € 20.000 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al punto b);
  3. € 20.000 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine del 31.1.2025 di cui al punto c);
  4. € 50 per ogni giorno di ritardo nell’invio di ogni singola comunicazione individuale di cui al punto d);
  5. € 50 per ogni giorno di ritardo nella messa a disposizione della singola soluzione di mobilità alternativa di cui al punto f)”.

“Questa decisione del Tribunale di Torino è una grande vittoria per tutti i consumatori italiani, che sottolinea come la responsabilità sociale delle grandi imprese non sia solo nella qualità della produzione e nella vendita dei prodotti, ma anche e in primis nell’ intervenire immediatamente nel caso di criticità che mettono in grave pericolo la sicurezza e la salute degli utenti” – commentano le tre associazioni.

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