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Cronaca

Caporalato: cosa vuol dire “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”? Quali sono le pene previste?

Si rischia da uno a sei anni di carcere e una multa fino a mille euro per ogni operaio assunto in nero. Ecco l’articolo 603 bis del codice penale

Sandro Marotta

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PIEMONTE – Chi assume lavoratori sfruttando la loro condizione di bisogno e non li paga in modo regolare può essere condannato al carcere da uno a sei anni: questo è quello che dice la legge in merito all’intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, uno dei reati connessi al caporalato.

Nei gironi scorsi due imprenditori sono stati denunciati nelle Langhe per aver assunto a nero alcuni lavoratori migranti. Che cosa vuol dire intermediazione illecita e quali sono le pene previste dall’articolo 603 bis del codice penale?

Cosa dice la legge

Prima di tutto, per “intermediazione illecita” si intende il fenomeno per cui una persona recluta degli operai generici e li colloca in un certo ambito del mercato del lavoro (ad esempio l’agricoltura) e “ne organizza l’attività lavorativa”, ricevendo per questo una retribuzione. É fondamentale che in questo passaggio sia evidente che l’operaio sia sfruttato per il suo lavoro.

Lo sfruttamento viene definito come o l’erogazione di un salario “palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali” oppure “la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale”. Ancora è catalogato come sfruttamento le “violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” e “la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti”.

Il senso di questa legge è vigilare sul fatto che non si verifichino “condotte distorsive del mercato del lavoro”.

Le pene previste

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato”: queste le pene previste per l’imputato condannato per l’articolo 603 bis.

Ci sono però delle aggravanti.

La prima è quella in cui l’assunzione del lavoratore viene fatta sotto minaccia o violenza: qui è prevista la “reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato”.

La seconda è quella del numero di lavoratori: le pene si aggravano se gli assunti sono più di tre. La terza riguarda i minori in età non lavorativa e la quarta si verifica quando, oltre ad aver assunto irregolarmente, il datore di lavoro espone gli operai a pericoli.

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