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Cronaca

La storia del padre 66enne torinese condannato per aver ostacolato la passione della figlia per l’equitazione

4 mesi di carcere per l’uomo che, dopo essersi separato dalla moglie, non ha rispettato gli obblighi di mantenimento familiare. Ecco cosa dice la legge

Sandro Marotta

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TORINO – Un 66enne è stato processato a Torino per violazione degli obblighi di mantenimento familiare dopo il divorzio: tra le accuse c’era anche quella di aver ostacolato la passione della figlia per l’equitazione.

La storia

L’uomo, oggi 66enne, era un maniscalco che prima del divorzio con la moglie aveva acquistato una scuderia in provincia di Torino. Circa diciotto anni dopo la nascita della figlia, i due coniugi si erano separati e, in base agli accordi, lui avrebbe dovuto versare sul conto di lei 500 euro al mese. Inoltre, dato che aveva a disposizione dei cavalli, avrebbe dovuto consentire alla figlia di praticare equitazione quando voleva.

In tribunale però la ragazza ha dichiarato che, su questi cavalli del padre, lei non è mai salita.

Cosa dice la legge

L’articolo 570 del codice penale disciplina i delitti contro l’assistenza familiare. In particolare dice che chiunque “si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro”.

Queste pene valgono sia nel caso in cui il genitore sperperi il patrimonio del figlio o della figlia, sia nel caso in cui non garantisca al/alla discendente i mezzi di sussistenza necessari per vivere (quindi gli alimenti) e realizzarsi (quindi lo sport e lo svago).

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