Ambiente
Associazione ecologista contesta il taglio degli alberi per sicurezza stradale a Borgiallo
Riceviamo e pubblichiamo:
Per cattiva interpretazione del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i.), tuttora troppo spesso ai lati delle strade vien fatto il deserto e viene chiamato sicurezza stradale.
In realtà, in realtà, l’art. 26, comma 6°, del D.P.R. n. 495/1993 e s.m.i. (regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada) dispone che “la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m”.
Inequivocabilmente si riferisce alla nuova piantagione di alberi, non a quelli già viventi alla data di entrata in vigore del Codice della Strada.
I soggetti titolari delle strade (Stato, Regioni, Enti locali, ecc.) hanno certamente il compito di provvedere “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi” (art. 14, comma 1°, lettera a, del decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i.), ma non devono certo abbattere alberi e siepi senza criterio.
Lo afferma chiaramente la circolare Ministero Trasporti e Infrastrutture n. 3224 del 10 giugno 2021 (“Richiesta di parere D. Lgs. n. 285/92 art. 14 – Alberi ubicati nelle pertinenze stradali”) che interpreta autorevolmente il tema, indicando come vietata la sola nuova piantumazione degli alberi, senza alcuna previsione di rimozione obbligata degli alberi già viventi al momento dell’entrata in vigore del Codice della Strada, riguardo cui sarebbe opportuna una valutazione caso per caso.
E’ il caso di quanto sta accadendo, reiteratamente, nel territorio comunale di Borgiallo (TO), dove è stata emanata l’ordinanza sindacale n. 13/2022 dell’11 novembre 2022 con cui è stato disposto che una Ditta privata (la Agri Verde di Colleretto Castelnuovo) provveda “entro il 31 gennaio 2023 ad effettuare:
✓ il taglio a raso entro 3 metri dal punto luce di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura posta a distanza superiore che per essiccamento o forte inclinazione possa danneggiare l’infrastruttura pubblica o risulti essere pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni e non venga danneggiato l’impianto di pubblica illuminazione;
✓ il taglio lungo Via Belvedere e Via Bastiglia, secondo quanto disposto nelle rispettive ordinanze, di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura posta a distanza superiore che per essiccamento o forte inclinazione possa costituire pericolo per la sicurezza pubblica, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza pubblica;
✓ la rimozione del materiale di risulta, comprese le ramaglie, trattenendo il legname in conto dell’intervento effettuato, senza ulteriori oneri per il Comune di Borgiallo”.
Nessuna perizia, nessuna puntuale motivazione per il taglio degli alberi, in stridente contrasto con il buon senso e con la giurisprudenza amministrativa che, proprio per un caso piemontese, recentemente ha posto un principio granitico: senza la comprovazione adeguata della pericolosità, gli alberi non si tagliano (Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9178).
L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha, quindi, inoltrato un’istanza di revoca parziale (art. 21 quinques della legge n. 241/1990 e s.m.i.), per l’esercizio dei poteri di vigilanza prefettizia (art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.) e dei poteri di vigilanza e inibizione ambientale e paesaggistica (artt. 150 e 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), coinvolgendo i Ministeri della Transizione Ecologica, della Cultura, delle Infrastrutture, la Prefettura di Torino, la Città metropolitana di Torino, il Comune di Borgiallo, la Soprintendenza torinese per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
Già in precedenza il Comune di Borgiallo aveva emanato analoghe ordinanze sindacali n. 20/2021 del 24 agosto 2021 e n. 22/2021 del 9 settembre 2021, con cui era stato imposto radicalmente il taglio di alberi e siepi nella fascia di “almeno metri 5 (cinque) dal confine stradale“ lungo la Via Bastiglia e nella fascia di “almeno m. 6 dal bordo strada” lungo la Strada provinciale n. 45 della Valle Sacra entro il 31 dicembre 2021. Forse anche grazie a specifica istanza GrIG (26 ottobre 2021) il taglio non era avvenuto, se non sporadicamente.
La presenza di alberature stradali, di siepi, di boschi lungo la viabilità ha grande importanza ambientale, paesaggistica, nonché per l’abbattimento degli inquinamenti e, infine, quale contributo alla lotta ai cambiamenti climatici.
Il GrIG auspica un sereno ripensamento che corregga provvedimenti decisamente abnormi e lesivi dell’ambiente.
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