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Tutto quello che occorre sapere sui rimborsi dei buoni fruttiferi postali

Redazione Quotidiano Piemontese

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Dopo i casi di cronaca legati al rimborso dei buoni fruttiferi postali, abbiamo ricevuto molte richieste di lettori a proposito del loro rimborso.
Per aiutare questi lettori abbiamo deciso di realizzare un riassunto di tutte le notizie più utili che riguardano il rimborso dei buoni fruttiferi postali.

È ammessa la cointestazione dei Buoni a più soggetti in numero non superiore a quattro, con facoltà di rimborso disgiunto per ciascun intestatario, fatta salva la possibilità di escludere detta facoltà all’atto della sottoscrizione. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni.

I Buoni rappresentati da documenti cartacei sono sottoscrivibili e rimborsabili in qualunque ufficio postale. Il rimborso può avvenire a vista se presentato nell’ufficio postale di emissione, mentre, se richiesto in un ufficio postale diverso da quello di emissione, sono necessari 4 giorni lavorativi per i dovuti accertamenti. Il capitale investito in Buoni fruttiferi postali è sempre rimborsabile in contanti (nei limiti della disponibilità di cassa) o con modalità alternative al contante (vaglia circolare, accredito su Libretto di risparmio postale o su conto corrente BancoPosta).

I Buoni fruttiferi postali emessi fino al 20 settembre 1986 sono esenti dalla ritenuta fiscale. Viceversa, in virtù di quanto stabilito dal D.L. 19 settembre 1986 n. 556 (pubblicato sulla G.U. n. 219 del 20 settembre 1986), convertito dalla L. 17 novembre 1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui Buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%, i Buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%. Tale ritenuta è stata soppressa con il D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 1996) e sostituita con l’imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i Buoni, sempre nella misura del 12,50% a tutt’oggi vigente.

I Buoni dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili, presso gli uffici postali, nonché, per le tipologie che lo prevedono, attraverso il sito poste.it. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un Libretto di risparmio postale (conto di regolamento). I Buoni sottoscritti avranno la medesima intestazione del conto di regolamento. Le sottoscrizioni e i rimborsi effettuati tramite i predetti siti internet sono consentiti ai titolari di Libretto Smart e ai titolari di conto corrente BancoPosta abilitati ai servizi online dispositivi.

Il Buono fruttifero postale diventa infruttifero dal giorno successivo alla scadenza naturale del titolo. I Buoni fruttiferi postali Ordinari emessi fino al 27/12/2000 restano fruttiferi fino al compimento del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.

I Buoni ordinari emessi fino alla data del 27/12/2000 (Serie “Z”) hanno una durata di 30 anni; quelli emessi successivamente (dalla serie “A1” in poi) hanno una durata ventennale. I Buoni ordinari a trenta anni maturano interessi (per bimestri conclusi di anzianità) fino al 31 dicembre dell’anno solare di scadenza del titolo, i Buoni ventennali cessano di essere fruttiferi esattamente alla scadenza del ventesimo anno. I Buoni trentennali maturano interessi in regime di capitalizzazione composta nei primi venti anni e in regime di capitalizzazione semplice dal ventunesimo al trentesimo anno. La capitalizzazione degli interessi è composta per tutta la durata dei Buoni ordinari ventennali.

Il capitale investito in Buoni è sempre rimborsabile con gli eventuali interessi maturati. Non sono corrisposti interessi per i Buoni rimborsati prima che sia trascorso il termine minimo previsto nella Scheda di Sintesi relativa alla specifica tipologia e/o serie di Buoni sottoscritti. Al momento del rimborso del Buono, l’importo complessivo viene accreditato automaticamente sul conto corrente BancoPosta o Libretto di Risparmio postale dell’intestatario del Buono sul quale era regolato.

I Buoni Fruttiferi Postali rappresentati da documenti cartacei si prescrivono trascorsi dieci anni dalla relativa data di scadenza. La prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali cartacei determina la decadenza dal diritto al rimborso sia del capitale investito che degli interessi maturati.

La titolarità dei Buoni Fruttiferi Postali cartacei emessi dal 18 novembre 1953 fino al 13 aprile 2001 è del Ministero dell’economia e delle finanze e l’importo dei Buoni si prescrive a favore del Ministero stesso.
La titolarità dei Buoni Fruttiferi Postali cartacei emessi dal 14 aprile 2001 è della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in qualità di organo emittente, l’importo dei Buoni si prescrive a favore del Fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Aggiornamento del 12 ottobre 2022

Anche il Giudice di Pace di Bella (con sentenza del 22/04/2021, la n. 181) ha accolto la tesi della responsabilità contrattuale di Poste Italiane Spa da mancata consegna del F.I.A. (“Foglio Informativo Analitico”), condannando al risarcimento dei danni quest’ultima.
Per la Corte, in tema di “presunzione di conoscenza degli atti normativi, la stessa non ricomprenderebbe i decreti ministeriali istitutivi delle serie di emissione dei predetti titoli di diritto postale.”
“La sentenza si aggiunge alla più recente giurisprudenza in tema, dando seguito alle precedenti sentenze del Giudice di Pace di Potenza (sentenza del 03/03/2021, n. 161 e del 29/07/2021, n. 482) e del Giudice di Pace di Massa (sentenza del 17/06/2020, n. 205) – afferma il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli – che hanno visto tutte condannato l’intermediario al risarcimento del danno nei confronti dei risparmiatori.

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