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Anche i supplenti della scuola hanno diritto al bonus di 200 euro: ecco i requisiti

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Interno di un'aula scolastica

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa della FLC CGIL Torino.

Al personale Ata e docente della scuola con contratto a tempo determinato (compresi quelli con nomina al 30 giugno) spetta l’indennità una tantum di 200 euro prevista dal DL 50/2022 (Aiuti). In particolare ne hanno diritto i lavoratori precari della scuola che rispettano i seguenti requisiti: aver svolto nel 2021 almeno 50 giornate di lavoro effettive anche con più rapporti di lavoro a tempo determinato e di rispettare il limite reddituale 35.000€ per l’anno 2021.

I lavoratori con questi requisiti, per ricevere il bonus, dovranno presentare domanda all’Inps (anche attraverso i servizi di assistenza Inca Cgil) entro il 31 ottobre 2022.

Tutto ciò si evince da una lettura approfondita e corretta della norma (c. 13, art. 32 del DL 50/2022) e della circolare applicativa dell’INPS (n. 73 del 24 giugno 2022) da cui si desume che l’ente provvederà ad erogare il bonus a tutti i lavoratori precari con i requisiti sopra indicati.

Tale applicazione della norma consente di ampliare la platea dei lavoratori precari che potranno beneficiare del bonus. Resta ferma l’iniziativa della Cgil per includere tutti i lavoratori precari, nessuno escluso, dall’erogazione del bonus.

L’Inps con circolare n. 73 del 24 giugno 2022, ha fornito le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum pari a 200 euro per i lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti previste dagli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50 del 17.05.2022.

In particolare, l’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, al comma 13, prevede che l’INPS, a domanda, erogherà l’indennità una tantum “ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate” e che abbiano avuto un “reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021”.

Riteniamo necessario fornire ulteriori chiarimenti che riguardano tale platea di beneficiari. I quesiti pervenuti riguardano in particolare il diritto al riconoscimento dell’indennità una tantum pari a 200 euro per i lavoratori dipendenti precari del comparto scuola, cessati al 30 giugno 2022 e non in forza al 1° luglio 2022 e per i quali non spetta il pagamento in automatico a carico del datore di lavoro.

Con la presente nota, precisiamo che tali lavoratori hanno diritto, a domanda, all’indennità una tantum se nel 2021 hanno svolto almeno 50 giornate di lavoro effettivo derivante da rapporti di lavoro a tempo determinato, stagionale, intermittente e possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro.

Esempio n. 1: insegnante assunta con contratto a tempo determinato a decorrere dal 1° settembre 2021, cessata il 30 giugno 2022, ha diritto a domanda, se soddisfa l’ulteriore requisito reddituale, all’indennità una tantum.

Esempio n. 2: insegnante assunta con contratto a tempo determinato dal 2 ottobre 2021 al 24 dicembre 2021 ha diritto a domanda, se soddisfa l’ulteriore requisito reddituale, all’indennità una tantum.

Il pagamento da parte di INPS sarà dunque residuale, a domanda, secondo i requisiti previsti dal comma 13 laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022, ove spettante.

Ricordiamo che il termine per la presentazione di tali domande è fissato al 31 ottobre 2022.

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