Cronaca
La Cassazione accoglie la richiesta di asilo di un ucraino fuggito dal Donbass per evitare l’arruolamento
Arrivato in Italia nel 2017 un cittadino ucraino di 20 anni originario del Donbass aveva richiesto l’asilo politico per obiezione di coscienza in quanto si era rifiutato di arruolarsi nell’esercito del suo Paese. Nel 2020 il tribunale di Torino gli aveva rifiutato la protezione, ma ora la Cassazione gli ha concesso lo status di rifugiato politico.
Nonostante le notizie che parlano di 26 mila ucraini processati per aver evitato il servizio militare, secondo il giudice del tribunale di Torino non c’era alcun rischio “di essere costretto a servire nell’esercito ucraino, anche in considerazione dell’età , e il pericolo di essere coinvolto in azioni di guerra e di commettere crimini di guerra o contro l’umanità ”.
La Cassazione su ricorso dell’avvocato Daniele Metafune ha ribaltato la sentenza: “”Deve essere riconosciuto lo status di rifugiato politico all’obiettore di coscienza che rifiuti di prestare servizio militare nello stato di origine, se l’arruolamento comporta il rischio di un coinvolgimento, anche solo indiretto, in un conflitto caratterizzato dalla commissione, o dalla sua alta probabilità , di crimini di guerra o contro l’umanità ”.
“Tutte le fonti internazionali concordano sull’esistenza in Ucraina di un conflitto armato, in cui le parti non hanno rispettato gli accordi del 2015-2016 sul cessate il fuoco e hanno continuato a combattere nonostante la tregua, ed evidenziano la presenza di gravi violazioni e crimini di guerra commessi da entrambe le parti in conflitto”, si legge nella sentenza che spiega che “l’obiezione di coscienza in Ucraina è prevista, nella loro legislazione, solo per motivi religiosi, che tuttavia vengono solitamente ignorati, con avvio all’arruolamento, in forma indiscriminata, di tutti i soggetti richiamati alle armi, a prescindere dal loro credo religioso”.
E inoltre “appare plausibile la commissione di crimini di guerra in caso di prestazione da parte del ricorrente del servizio richiesto. Ricorrono quindi tutti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato diversamente da quanto erronamente ritenuto dal giudice. Infatti è chiaramente fondato il suo timore di essere arruolato e inviato al fronte della guerra in corso in Ucraina, nonostante la sua opposizione all’uso di armi, rischiando pene gravi e sproporzionate in caso di rifiuto, motivi per il quale lui è fuggito dall’Ucraina”.
E infine è “irrilevante” che il giovane non abbia presentato una cartolina di chiamata perché “non vi è certezza che nel diritto ucraino le modalità di chiamata alle armi corrispondano a quelle in vigore in Italia prima dell’abolizione della leva obbligatoria. Il pregiudizio che possa essere chiamato non è legato alla ricezione dell’avviso di arruolamento, ma al fatto che lui sia inserito negli elenchi di chiamata per ragioni anagrafiche”.
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