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In Piemonte approvata la nuova legge regionale sui rifiuti

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Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il disegno di legge 88 che modifica la legge regionale 1 del 2018 sulla gestione dei rifiuti.

Il provvedimento introduce un nuovo obiettivo di produzione di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 126 chilogrammi anno ad abitante da raggiungere entro il 2025, con l’eccezione della città di Torino, il cui obiettivo pari a un rifiuto indifferenziato non superiore a 159 chilogrammi ad abitante è fissato entro il 2024.

Per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è individuato un unico ambito territoriale ottimale regionale, articolato in sub ambiti di area vasta, la cui governance è esercitata da consorzi di comuni, denominati consorzi di area vasta e viene eliminata l’obbligatorietà di accorpamento dei consorzi esistenti nel medesimo territorio provinciale. A livello regionale si conferma l’esercizio della governance da parte della Conferenza d’ambito (composta dai consorzi di area vasta, dalla Città di Torino, dalle province e dalla Città metropolitana).

In un’ottica di snellimento degli interventi di variazione della delimitazione dei subambiti di area vasta che si rendessero necessari per ottimizzare la governance del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, è stabilito che questi vengano disposti, anche su proposta motivata degli enti locali interessati, dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, con proprio provvedimento.

Si prevede poi una modifica al sistema di applicazione delle sanzioni per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dei rifiuti indifferenziati. In particolare, è definita una “franchigia” per i consorzi con elevata presenza di comuni turistici, nei quali la popolazione effettivamente presente risulta essere superiore a quella residente. La franchigia individuata corrisponde ad un aumento della produzione di rifiuti compatibile con l’incremento di almeno il 5% della popolazione residente.

Viene inoltre introdotto un periodo di osservazione transitoria per la valutazione dell’efficienza dell’organizzazione dei sub ambiti di area vasta, con la possibilità da parte della Giunta regionale, alla fine di questo periodo, di individuare i consorzi di area vasta che non raggiungono gli obiettivi stabiliti e di mettere in campo azioni di riorganizzazione o efficientamento fino ad arrivare, in caso di inerzia dei consorzi, a un intervento della Regione in via sostitutiva, previa diffida, anche con la nomina di un commissario ad acta.

È infine precisato che, in merito a criteri e modalità di utilizzo delle risorse a disposizione per finanziare la legge, la Giunta incentiva, fra gli interventi, i consorzi di area vasta che si sono accorpati consensualmente e sostiene quelli per cui ha disposto l’accorpamento a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.

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