Cittadini
In Gazzetta Ufficiale Il Decreto Legge con le disposizioni contro il coronavirus per le feste di Natale. Il testo completo
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.” che contiene lle regole per il contenimento della pandemia da Coronavirus nel periodo delle vacanze di Natale 2020.
Art. 1
Misure urgenti per le festivita’ natalizie e di inizio anno nuovo
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e
prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021
sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui
all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021
si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono
altresi’ consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non
superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30
chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli
spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni
compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e’ altresi’
consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata
nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco
temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di
due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre
ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta’
genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
2. Durante l’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per
quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di
quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e’ sanzionata ai
sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.Art. 2
Contributo a fondo perduto da destinare all’attivita’ dei servizi di
ristorazione1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici
interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente
decreto-legge per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19»,
e’ riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di
455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per
l’anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi
dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita’ prevalente
una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui
all’allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai
soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre
2020.
2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti
che hanno gia’ beneficiato del contributo a fondo perduto di cui
all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano
restituito il predetto ristoro, ed e’ corrisposto dall’Agenzia delle
entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o
postale sul quale e’ stato erogato il precedente contributo.
3. L’ammontare del contributo e’ pari al contributo gia’ erogato ai
sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
4. In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente
articolo non puo’ essere superiore a euro 150.000,00.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per
l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede a
valere sul Fondo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9
novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell’immediata
attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero
dell’economia e delle finanze, ove necessario, puo’ disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e’
effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa.Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Dato a Roma, addi’ 18 dicembre 2020
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