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Alessandria

La bozza del Decreto che dall’8 marzo al 3 aprile 2020 rende zona rossa per il coronavirus le province di Asti e Alessandria e la Lombardia

Redazione Quotidiano Piemontese

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Sono disponibili le bozze del Decreto della presidenza del Consiglio che limiterà l’accesso a tutte le province della Lombardia e altre 11 province tra cui Asti e Alessandria per conbattere la diffusione del coronavirus.

Il decreto produce il suo effetto dalla data dell’8 marzo 2020  fino al 3 aprile 2020 e riguarda tutta la Lombardia e le province di  Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

Il decreto stabilisce la chiusura nelle aree citate di tutte le palestre, piscine, spa, centri benessere, musei, centri culturali e stazioni sciistiche mentre i centri commerciali dovranno essere chiusi ma solo nel week end. In queste aree le scuole saranno chiuse fino al 3 aprile.

 

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di
Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia,
Padova, Treviso; Asti e Alessandria)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione
    Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria sono adottate le seguenti misure:
  2. a) evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al
    presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo,
    salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni
    di emergenza;
  3. b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C)
    è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al
    massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  4. c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti
    alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  5. d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi
    pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni,
    nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi
    utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali
    casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono
    tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus
    COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi
    Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto sono
    ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della
    distanza interpersonale di un metrod) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e
    privati di anticipare, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione
    da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie;
  6. e) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  7. f) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico
    o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche
    se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi,
    cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
    discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
  8. g) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali
    da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle
    caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare
    la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose,
    ivi comprese quelle funebri;
  9. h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
    13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché
    della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le
    Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi
    professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma
    in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione
    dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in
    medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, .Al
    fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di
    aggregazione alternativa;
  10. i) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del
    codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
    42;
  11. j) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui
    la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
    modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale
    sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della
    professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali
    devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario,
    garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  12. k) sono consentite le attività di ristorazione e dei bar, con obbligo, a carico del gestore,
    di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con
    sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  13. l) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente
    a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità
    contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto
    delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire
    ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori,
    con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di
    condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di
    sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse);
  14. m) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei
    dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve
    specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
  15. n) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze
    sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per
    anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria
    della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili
    trasmissioni di infezione;
  16. o) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale
    le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite
    a livello regionale;
  17. p) sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità
    di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e
    sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito
    dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di
    sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
  18. q) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita,
    nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei
    Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire
    il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della
    sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o
    organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
    di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta
    per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è
    chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
    un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  19. r) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri
    benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti
    nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Art. 2 (Esecuzione e monitoraggio delle misure)

  1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno,
    assicura l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 1, nonché monitora l’attuazione delle restanti
    misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di
    polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate,
    sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della
    provincia autonoma interessata.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente
    decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale come previsto dall’articolo 3, comma 4,
    del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Art. 3
(Disposizioni finali)

  1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono
    efficaci fino al 3 aprile 2020.

 

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