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Piemonte

Coronavirus, rimborsi per viaggi, concerti, partite di calcio e concorsi: ecco chi può richiedere il rimborso e come farlo. La guida

Sergio Lanzillotta

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Dai concerti ai viaggi d’istruzione, dalle mense alle palestre. Voli cancellati, biglietti per le partite di calcio e concerti annullati. E ancora: abbonamenti per le palestre e ticket di viaggio per partecipare a concorsi pubblici.

A causa dell’emergenza Coronavirus moltissimi cittadini hanno dovuto rinunciare a tutto ciò. Per questo motivo il Governo ha previsto, nel decreto legge n. 9 del 2 marzo e nel decreto del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte del 4 marzo 2020, che si possa chiedere un rimborso.

Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici

L’articolo 28 del decreto legge n. 9 del 2 marzo spiega che possono richiedere il rimborso del costo sostenuto:

  1. le persone che sono state poste in quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare
    fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente;
  2.  residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree che rientrano nella “zona rossa
  3. i positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
  4. privati o aziende che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio
  5.  soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni
    o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,
    sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti a pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti
  6.  soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

E gli altri? Nel caso qualcuno non rientrasse nei casi descritti, ad esempio chi avesse dovuto annullare un volo per arrivare in una località a ridosso della zona rossa, può usufruire delle regole consuete, ossia,  spiega l’Unione nazionale consumatori, il Codice civile, il Codice del turismo e il Regolamento della Corte Europea n. 261/2004 in materia di voli.

Come richiedere il rimborso 

Per fare richiesta di rimborso bisogna allegare il titolo di viaggio; per eventi annullati, invece, bisogna allegare la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi.

Tale comunicazione, è scritto nel decreto, va effettuata entro trenta giorni decorrenti. Entro i 15 giorni successivi dall’effettiva ricezione della richiesta, invece, il destinatario della domanda deve provvedere al rimborso della somma erogata, o all’emissione di un voucher di pari importo, che dovrà essere utilizzato entro un anno dall’emissione. Tutto ciò vale anche per i titoli di viaggio che siano stati acquistati per il tramite di un’agenzia di viaggio.

Gite scolastiche 

In questo caso valgono le stesse norme in vigore per i pacchetti turistici. Si legge nell’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79: “L’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno”.

Voli

Nel caso il volo sia stato cancellato perché lo stato di destinazione impedisce l’ingresso ai cittadini italiani il vettore ha 15 giorni  dalla comunicazione per procedere  al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio  ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

In caso di cancellazione del volo  per decisione autonoma della compagnia, invece, il passeggero ha diritto al rimborso o alla possibilità di usufruire di un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

Treni

Per quanto concerne i biglietti del treno, spiega Trenitalia, è previsto il rimborso integrale anche per i  biglietti acquistati dopo il 23 febbraio 2020 e per quelli che di solito non sono rimborsabili.

Concerti, spettacoli, partite di calcio

Nel caso di concerti o spettacoli è previsto il rimborso integrale del prezzo del biglietto o di una quota dell’abbonamento; nel caso delle partite di calcio, oltre al rimborso obbligatorio, è previsto anche quello per eventuali costi di viaggio/trasferta sostenuti.

Asili, palestre, mense, alberghi

Per chi avesse prenotato un albergo è prevista la restituzione della caparra. Stesso discorso anche per asili nido e mense: anche qui le persone che non hanno potuto usufruire di questi servizi hanno diritto a riavere i soldi versati per un servizio non erogato.

Per le palestre invece ci sono due strade: per le strutture che possono aprire dato che rispettano le condizioni previste dal decreto del 4 marzo non è previsto alcun rimborso dato che continuano a erogare il servizio mentre per le altre strutture è previsto il rimborso del singolo titolo di ingresso.

Chi avesse un abbonamento annuale con un numero prestabilito di ingressi potrà  usare il suo diritto di accesso dopo il 3 aprile, per gli abbonamenti annuali con ingresso libero, invece, è prevista la restituzione della quota dell’abbonamento non utilizzata.

 

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