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Accolto ricorso al Tar delle delle associazioni animaliste, sospeso parzialmente calendario venatorio

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A seguito della Camera di consiglio del 16 ottobre 2019 il TAR del Piemonte ha accolto il ricorso presentato da LAC, LAV, Legambiente L’Aquilone, SOS Gaia e sospeso il Calendario venatorio 2019/2010 nelle parti che consentivano ai cacciatori di non annotare immediatamente dopo l’abbattimento sul tesserino venatorio l’animale abbattuto.

Il TAR accoglie in parte l’istanza cautelare e conseguentemente sospende il provvedimento impugnato limitatamente ai punti 1.7 e 2.2 delle “Istruzioni operative supplementari” laddove non prevedono che l’annotazione degli animali abbattuti debba avvenire “subito dopo l’abbattimento”.

L’annotazione posticipata a recupero avvenuto consentiva a non pochi cacciatori di non recuperare immediatamente l’ungulato abbattuto e conservare l’assegnazione dell’animale per un altro abbattimento fuorilegge.

Il TAR ha altresì confermato che nelle Aree Contigue ai Parchi i soggetti gestori dell’attività venatoria “possono autorizzare ad esercitare l’attività venatoria esclusivamente i cacciatori che siano residenti nei Comuni dell’area protetta e dell’area contigua”.

Questo provvedimento è solo un piccolo passo per chi ha a cuore gli animali e vorrebbe l’abolizione totale di una pratica crudele e anacronistica, tuttavia le associazioni animaliste e ambientaliste, nel rispetto della legge, continuano nella loro azione a difesa della fauna selvatica, patrimonio di tutti.

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