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Caso Prof. De Luca, la risposta dell’Università del Piemonte Orientale

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Ieri abbiamo riportato la lettera del cardiologo Giuseppe De Luca che ha denunciato all’associazione Trasparenza e Merito una dei casi legati alla gestione dei concorsi ed avanzamenti di carriera presso il suo ateneo.

Ora ha risposto l’Università del Piemonte Orientale quanto segue:

“In linea generale, occorre sottolineare come la previsione normativa riguardante l’obbligo di vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo a soggetti esterni all’Università risponde proprio alla ratio di contrastare il malcostume legato a favoritismi nei confronti del personale interno a discapito del principio del merito.

Ciò è peraltro riconosciuto in primis negli scritti defensionali depositati in giudizio dallo stesso Prof. De Luca, dove si legge “il limite a monte della partecipazione alle procedure di chiamata ai professori interni è introdotto per evitare che seguendo la procedura “aperta” tutti i posti vengano ricoperti dai soli docenti interni e favorire la circolazione tra studiosi di diverse Università”.

Pertanto l’Ateneo scrivente, applicando la norma in esame, ha operato al fine di dare attuazione a quei principi verso cui, negli articoli in questione, viene paradossalmente accusata di mostrare spregio.    

Venendo più in particolare alla accuse mosse, si osserva quanto segue: 

  1. Corrisponde al vero l’affermazione secondo cui il concorso in questione è il primo concorso riservato ad esterni bandito dall’Università del Piemonte Orientale dall’entrata in vigore della Legge Gelmini. Tuttavia le ragioni di tale scelta sono da imputarsi al fatto che il concorso è stato bandito sulle risorse del Piano straordinario professori di prima fascia (Legge di bilancio 2016, art. 1, comma 206) e, per la prima volta, è stata apposta dal MIUR, sul punto organico assegnato a questo Ateneo, la riserva ai soli professori esterni. Tale argomentazione è stata ampiamente e diffusamente riportata nella motivazione degli atti della procedura e negli scritti defensionali depositati al TAR Piemonte e al Consiglio di Stato, il quale, da ultimo, con l’ordinanza di febbraio 2019 ha stabilito che “gli atti oggetto di impugnativa contengono una diffusa motivazione in ordine alle ragioni poste a base della indizione della procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010”, ovvero con posto riservato a soggetti esterni all’Ateneo.
  2. Non corrisponde al vero l’affermazione secondo cui il Consiglio di Dipartimento avrebbe deliberato la richiesta di attivazione di un concorso aperto a interni ed esterni, poi smentito dagli atti successivi del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Dipartimento ha invece deliberato la richiesta di attivazione di un concorso riservato agli esterni ex art. 18 comma 4 della Legge Gelmini e il Prof. De Luca, in data 11.10.2017, ha chiesto formalmente chiarimenti in merito al Rettore poiché, a suo dire, il sopra citato Organo avrebbe di fatto deliberato l’attivazione di una procedura aperta ma successivamente la delibera sarebbe stata modificata con l’indicazione, nell’estratto, del comma 4, procedura riservata agli esterni. Il Direttore di Dipartimento si attivava immediatamente e alla stessa data dell’11.10.2017 veniva convocato in via straordinaria il Consiglio di Dipartimento per il giorno 13.10.2017 allo scopo di verificare gli effettivi contenuti della deliberazione. Il Consiglio, alla presenza di n. 10 docenti su 13 (3 assenti giustificati), all’unanimità dei presenti, deliberava di confermare integralmente i contenuti della precedente deliberazione, con riferimento alla richiesta di attivazione della procedura di reclutamento riservata agli esterni. Successivamente, in data 25.10.2017, il Consiglio di Dipartimento approvava i verbali delle sedute precedenti, confermando per la terza volta, all’unanimità, la volontà di ricorrere alla procedura di reclutamento riservata agli esterni.   
  3. La scelta dell’Università di annullare gli atti della procedura, anziché sospenderne gli effetti, è stata riconosciuta pienamente legittima sia dal TAR che dal Consiglio di Stato. In particolare, il TAR Piemonte, in data 10.10.2018, ha disposto la cessazione della materia del contendere in quanto, come ovvio, la pretesa del ricorrente a non essere escluso dalla partecipazione al concorso poteva dirsi pienamente soddisfatta dall’avvenuto annullamento degli atti impugnati. Il Consiglio di Stato, in data 26.10.2018, ha a sua volta dichiarato infondato il ricorso per l’ottemperanza del Prof. De Luca (con il quale, appunto, si pretendeva che l’Università sospendesse gli atti anziché annullarli) e lo ha respinto ritenendo che l’Università, annullando gli atti della procedura e indicendone una nuova, “è andata molto oltre alla richiesta sospensione”, con piena soddisfazione della pretesa del ricorrente Prof. De Luca.
  4. Con l’ordinanza adottata il 22.02.2019, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Prof. De Luca ma “ai soli fini di una sollecita definizione del giudizio di merito”, formula evidentemente finalizzata a soddisfare l’interesse pubblico legato alla copertura della posto da professore ordinario tuttora scoperto. Importante ribadire, a tal proposito, come l’ordinanza sopra citata riconosca che “gli atti oggetto di impugnativa contengono una diffusa motivazione in ordine alle ragioni poste a base della indizione della procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010”, ovvero con posto riservato a soggetti esterni all’Ateneo. A breve si attende la pronuncia di merito del TAR Piemonte, di cui si fa riserva di dare tempestiva notizia.
  5. La nomina dei docenti universitari di Area medica quali responsabili di Struttura ospedaliera non è di competenza dell’Università bensì, a norma di legge (D. Lgs. n. 517/99) e secondo l’art. 8 comma 6 del Protocollo d’Intesa Regione Piemonte – Università, del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, il quale procede d’intesa con il Rettore, sentita la Scuola di Medicina. Tuttavia all’Università non è arrivato alcun input in tal senso da parte dell’Azienda Ospedaliera.
  6. Nel pieno rispetto della normativa di Ateneo sono state regolarmente indette le elezioni del Direttore della Scuola di Specializzazione alla quale appartiene il Prof. De Luca per ben tre volte nelle date 27 e 28 novembre 2018, 18 dicembre 2018 e 14 gennaio 2019 e in nessuna delle tre sopra citate occasioni è stato raggiunto il quorum costitutivo e/o deliberativo necessario per l’elezione, come previsto dall’art. 40 dello Statuto di Ateneo. Si procederà a breve con l’indizione di un’ulteriore tornata elettorale.
  7. Non corrisponde al vero l’affermazione secondo cui sarebbe stata affidata la Direzione della Scuola ad altro docente che riveste analogo incarico presso altra Scuola di specializzazione: vero è invece che, a seguito del cattivo esito della tornata elettorale del 27 e 28 novembre 2018 e al fine di garantire l’interesse pubblico alla funzionalità della Scuola, le funzioni e i compiti del Direttore sono stati attribuiti temporaneamente al Decano del corpo elettorale, senza alcuna nomina alla carica di Direttore, a nulla rilevando, quindi, che quest’ultimo sia Direttore di altra Scuola di Specializzazione.
  8. Si respinge con forza l’accusa di “falso in atto pubblico” mossa con riferimento all’indicazione del Prof. De Luca quale “Direttore della Scuola” in sede di compilazione delle schede MIUR finalizzate all’accreditamento della Scuola. Tale indicazione è pienamente in linea con le disposizioni fornite dal MIUR al punto n. 1 delle relative FAQ, laddove si legge che, nelle more dell’elezione del Direttore, è possibile indicare quale Direttore il docente interno alla Scuola decano del Settore Scientifico disciplinare di riferimento. L’Ateneo ha provveduto in tal senso indicando il Prof. De Luca, avendo cura, sempre come richiesto dalle FAQ del MIUR, di inserire nel campo note la seguente precisazione: “nella sezione requisiti disciplinari è stato selezionato quale Direttore il nominativo del Prof. De Luca Giuseppe, essendo l’unico Professore del SSD specifico della tipologia della Scuola, nelle more dell’elezione del Direttore della Scuola”.

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