Cittadini
Stretta sulla movida, arriva l’articolo 44 ter del regolamento di polizia urbana
Sospensione della vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 21 alle 24 per minimarket e grandi strutture nonché riconfigurazione degli apparecchi automatici per inibire la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle 21 alle 24.
Sono alcune delle modifiche al Regolamento di Polizia Urbana, illustrate in aula dall’assessore al Commercio Alberto Sacco, e approvate oggi, lunedì 18 giugno, dal Consiglio Comunale di Torino (22 voti favorevoli: M5S; 2 contrari: Artesio, Grippo; 2 astenuti: Tisi, Tresso).
In particolare, con la deliberazione votata dalla Sala Rossa, viene ora inserito nel Regolamento l’articolo 44 ter: “Tutela del riposo, della salute e della vivibilità urbana in determinate aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone”.
Un’introduzione ritenuta necessaria “a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti” – quali salute (intesa anche come diritto a riposo e tranquillità dei residenti) e tutela dei lavoratori, dell’ambiente e del patrimonio culturale – nonché per contrastare situazioni di degrado e grave incuria.
A tal fine, il nuovo articolo prevede una serie di prescrizioni (e relative sanzioni), da adottare in determinate aree del territorio cittadino coinvolte da afflussi particolarmente rilevanti di persone (ovvero interessate al cosiddetto fenomeno della “movida”) in cui sono emerse criticità relative alla vivibilità cittadina.
Le aree potranno essere individuate tramite deliberazione della Giunta Comunale, assunta previa informazione alla competente Commissione Consiliare e in conformità ai principi e ai criteri direttivi eventualmente da essa indicati, anche su segnalazione della Circoscrizione interessata o degli Organi di Polizia.
Stretta alla movida
Tra le prescrizioni da osservare in tali aree, ad esempio, la normativa impone agli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto (i cosiddetti “minimarket”) di sospendere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 21.00 alle 24.00 (fermo restando il divieto già in vigore dalle 24.00 alle 6.00). Così come prevede il COMMA 1 – LETTERA C dell’art. 44 ter.
Anche tutte le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e misto dovranno sospendere la vendita di tali bevande delle 21.00 alle 6.00. Così come prevede il COMMA 1 – LETTERA B dell’art. 44 ter.
Per le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione) sarà sospesa l’attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21.00 alle 6.00, ma sarà consentita fino alle ore 23.00 la vendita per asporto di bevande alcoliche, a condizione che la bevanda sia venduta esclusivamente in abbinamento con alimenti preparati in loco da asporto, in quantità non eccedente il rapporto di uno a uno (un alimento/una bevanda alcolica) e sia racchiusa in contenitori opportunamente confezionati. La stessa prescrizione varrà anche per il servizio di consegna a domicilio (food delivery).
Anche gli apparecchi automatici andranno configurati per inibire la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle 21.00 alle 24.00 (fermo restando il divieto già in vigore dalle 24.00 alle 6.00). Così come prevede il COMMA 1 – LETTERA E dell’art. 44 ter.
Le attività di somministrazione, commerciali e artigianali dovranno rendere note al pubblico tali prescrizioni mediante l’esposizione di appositi cartelli, visibili sia all’interno che all’esterno del locale.
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