Ambiente
Tempo di funghi in Piemonte: come fare per essere in regola per raccoglierli
Siamo entrati nel periodo classico della raccolta dei funghi. Le piogge dei giorni scorsi hanno agevolato la crescita dei funghi e invogliano i cercatori professionisti e dilettanti a recarsi nei boschi per approfittare di una delle tante meraviglie della natura. Ma che serve per raccogliere i funghi nella nostra regione ? In Piemonte la raccolta dei funghi è regolata da una serie di norme dettate dalla Legge regionale 24 del 17 dicembre 2007, dalla Legge Regionale 7 dell’8 settembre 2014 e dalla Delibera 27-431 adottata dalla Giunta Regionale il 13 ottobre 2014.
Con l’approvazione della Legge Regionale 7 dell’8 settembre 2014, in Piemonte l’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è sostituita dal nuovo titolo, costituito dalla ricevuta di versamento del contributo per la raccolta. ll titolo non deve essere corredato dall’imposta di bollo e continua ad avere validità per l’intero territorio regionale.
Il titolo annuale con validità su tutto il territorio regionale costa 30 Euro. E’ possibile versare da subito anche due o tre annualità, anticipando così eventuali aumenti futuri. I soggetti abilitati possono rilasciare titoli per la raccolta funghi epigei spontanei giornalieri o settimanali, validi sull’intero territorio regionale. Il regime di raccolta dei funghi legato ai titoli settimanali e giornalieri è il medesimo previsto per quelli annuali. L’unica differenza è rappresentata dalla durata e dal costo del titolo, che è stato stabilito attualmente dalla Regione Piemonte in 10 Euro per il settimanale e 5 Euro per il giornaliero.
La raccolta di alcune specie, indicate all’articolo 3 comma 1bis della Legge Regionale 24 del 2007, non necessita del possesso del titolo. Per rafforzare la tutela delle aree a vocazione fungina e consentire un utilizzo efficiente delle risorse derivanti dal contributo, la Legge Regionale 7 del 2014 ha rivisto l’elenco degli Enti legittimati a riscuotere e introitare i proventi dei contributi: gli Enti regionali di gestione delle aree protette, le Unioni Montane di Comuni e in via transitoria le Comunità Montane sino alla loro formale soppressione, le forme associative dei Comuni collinari.
I singoli Comuni non sono più legittimati alla riscossione e all’introito dei contributi. Alla Giunta Regionale spetta il compito di definire l’importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo.
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