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Cronaca

Le motivazioni della sentenza di secondo grado di Calciopoli: Moggi dotato di una spregiudicatezza non comune

Redazione Quotidiano Piemontese

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luciano-moggiSono state rese depositate le motivazioni della sentenza di secondo grado emessa il 17 dicembre scorso dai giudici della sesta sezione della Corte d’Appello di Napoli relativa a Calciopoli. I giudici hanno evidenziato che quella di Moggi, Giraudo e Bergamo era un’associazione a delinquere tesa a ledere la terzietà degli arbitri e l’esistenza di”molteplici e articolati elementi probatori che dimostrano la sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui si sono resi responsabili diversi imputati, tra cui l’ex dg della Juventus Luciano Moggi.

“La leggerezza e apparente convivialità con cui avvenivano gli accordi per la designazione delle griglie arbitrali tra personaggi come Bergamo, Moggi o Giraudo, appare gravissima alla luce della evidente lesione del principio di terzietà che dovrebbe presiedere alla scelta di un direttore di gara che, in quanto tale, ricopre un ruolo di arbitro in ogni accezione, ovvero secondo il principio di mantenere una equidistanza necessaria ed ineludibile tra i contendenti che non deve mai venire meno. Questo in un contesto in cui l’attenzione degli utenti (che non va confusa con la mera tifoseria) travalica il mero attaccamento alla propria squadra di calcio ma attiene alla regolarità concreta della disputa di gioco.

Secondo i giudici: Luciano Moggi “esercitava un ruolo preminente sugli altri sodali coinvolti in Calciopoli in virtù anche di una spregiudicatezza non comune. Dagli atti processuali emerge il suo ruolo preminente sugli altri sodali, dovuto non solo alla sua personalità decisa, ma al contempo concreta e priva di filtri nell’esporre le sue decisioni, ma anche per la sua capacità di porre in contatto una molteplicità di ambienti calcistici fra loro diversi e gestirne le sorti con una spregiudicatezza non comune. La figura assolutamente apicale nel sodalizio di Luciano Moggi appare certa e inequivocabile. Egli non solo ha ideato di fatto lo stesso sodalizio, ma ha anche creato i presupposti per far sì di avere un’influenza davvero abnorme in ambito federale. Moggi aveva la peculiare capacità di avere una molteplicità di rapporti a vario livello con i designatori arbitrali fuori dalle sedi istituzionali, ai quali, riusciva a imporre proprie decisioni, proprie valutazioni su persone e situazioni come nel caso delle trasmissioni televisive soprattutto valutative sulla condotta dei singoli arbitri, coinvolgendoli strettamente così nella struttura associativa e nel perseguimento della comune illecita finalità”.

Altrettanto importante il ruolo dell’arbitro piemontese Pairetto: “Emerge con chiarezza un ruolo affatto secondario, ma anzi di rilievo nel sodalizio, ricoperto dagli imputati Pairetto, Bergamo e Mazzini, i quali in forza della funzione loro attribuita hanno di fatto rafforzato il contesto e l’incidenza del sodalizio che, proprio per la loro funzione e per il loro contributo apicale, ha potuto operare per un lasso di tempo cospicuo con metodiche altrimenti assolutamente irraggiungibili, ovvero la scelta degli arbitraggi delle partite di campionato di serie A, e in parte di serie B, condizionata per precostituire griglie ed in parte per sorteggi indubbiamente ambigui”.

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