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Lunedì 16 dicembre scadono i termini per il versamento del saldo Tares e IMU 2013

Redazione Quotidiano Piemontese

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Lunedì 16 dicembre scadono i termini  per il versamento del saldo Tares 2013 e per il versamento del saldo IMU 2013.  La Città di Torino ricorda che

A causa delle ripetute modifiche normative e della conseguente ristrettezza dei tempi per la stampa e la postalizzazione, gli avvisi relativi al pagamento del conguaglio sono stati recapitati in prossimità della scadenza.

Per il pagamento è richiesto l’uso esclusivo del modello F24, che può essere pagato in banca e in posta. Pertanto il versamento non può essere effettuato attraverso domiciliazione bancaria, anche se questa modalità è già stata utilizzata per le rate di acconto.
La Città di Torino si scusa per il contrattempo e comunica ai contribuenti che, ferma restando la scadenza di lunedì 16 dicembre,non saranno applicate sanzioni per i versamenti effettuati nei giorni immediatamente successivi.

Sono esonerate dal pagamento entro il 16 dicembre, allo stato attuale della normativa, solo le seguenti categorie di immobili:

– l’abitazione principale e relative pertinenze (escluse quelle in categoria A/1, A/8 e A/9 – immobili di lusso) nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
– l’abitazione principale (escluse A/1, A/8 e A/9) posseduta da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;
– l’abitazione principale (escluse A/1, A/8 e A/9) posseduta da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che non risulti locata;
– gli alloggi e relative pertinenze posseduti dall’ATC ed assegnati a residenti in Torino;
– gli alloggi e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati ad abitazione principale del socio assegnatario residente in Torino;
– i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
– i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
– i fabbricati rurali ad uso strumentale

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