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La Juventus punita per i cori discriminatori: Curva Sud chiusa con la condizionale

Redazione Quotidiano Piemontese

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curva-juventusCome ampiamente previsto il giudice sportivo ha disposto la chiusura della curva Sud della Juve  per una gara per cori di  discriminazione territoriale. L’esecuzione della sanzione è sospesa per un anno e verrà applicata solo in caso gli episodi dovessero ripetersi. Il Comunicato della Lega:

Letta la relazione dei collaboratori della Procura federale in merito alla gara soc. Juventus – soc.  Genoa del 27 ottobre 2013 nella quale , tra l’altro, si attesta che “Alle ore 14.40, i tifosi della  Juventus, situati nel settore “Curva Sud” primo anello e secondo anello intonavano il seguente  coro: – lavali con il fuoco, Vesuvio lavali con il fuoco -. Il coro, intonato dagli interi settori sopra indicati veniva chiaramente percepito dagli scriventi posizionati sulla linea mediana in  corrispondenza delle panchine delle due squadre. Identico coro è stato intonato sempre nei  medesimi settori sopra indicati (Curva Sud, primo e secondo anello) tra il 9° ed il 10° minuto del  primo tempo e tra il 63° ed il 64° del secondo tempo. Infine, sempre lo stesso settore (Curva Sud,  primo e secondo anello tra il 64° ed l 65° minuto ha intonato il seguente coro: – senti che puzza  scappano anche i cani stanno arrivando i napoletani. Oh colerosi terremotati che con il sapone  non vi siete mai lavati, Napoli m…. Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera, napoletano  lavora duro che a Maradona devi dare pure il c… – . Si precisa che tutti i cori sono stati intonati dalla quasi totalità degli spettatori presenti nei settori indicati e che sono stati chiaramente  percepiti dalla zona centrale del campo dove gli scriventi erano posizionati. Si precisa, infine, che  al 64° minuto (dopo l’ultimo coro sopra indicato) è stato diffuso l’annuncio antiviolenza da parte della società ospitante al cui esito i suddetti cori non sono stati più intonati”; ritenuto che la condotta dei sostenitori della soc. Juventus integra inequivocabilmente, senza la  necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per  origine territoriale”, rilevante ai fini sanzionatori per “dimensione e percettibilità” (art. 11, nn. 1 e  3 CGS); 66/185  considerato che trattasi di “prima violazione” e che appare equo quantificare la consequenziale sanzione nel minimo edittale (art. 18, comma 1 lettera e) CGS) e sospenderne l’esecuzione nei  termini ed alle condizioni di cui all’art. 16, n. 2 bis CGS per la concreta e continuativa  collaborazione offerta dalla soc. Juventus all’Autorità di PS nell’attività di prevenzione di fatti  violenti e discriminatori;

delibera di sanzionare la soc. Juventus con l’obbligo di disputare una gara con il settore  denominato “Curva Sud primo e secondo anello” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione  di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno, con l’avvertenza che, se durante tale  periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.

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