Cronaca
La sentenza integrale del calcio scommese relativa ai casi di Juve, Toro e Novara
Pubblichiamo integralmente il comunicato ufficiale della Federazione Italian Gioco Calcio che contiene le sentenze e le motivazioni relative alla seconda trance di indagine del calcio scommesse, quelle che coinvolgono Conte, Bonucci e Pepe e giocatori e le stesse società per responsabilità oggettiva di Torino e Novara. Si tratta di un documento impegnativo da leggere, ma che spiega dettagliatamente le vicende e le motivazioni a cui fanno riferimento le sentenze della Disciplinare
V.3 – gara NOVARA – SIENA del 1.5.2011
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
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Secondo la prospettazione offerta dalla Procura federale, la gara sarebbe stata oggetto di
un illecito sportivo posto in essere dai tesserati DRASCEK, BERTANI e GHELLER,
all’epoca dei fatti calciatori del NOVARA, e VITIELLO, CAROBBIO e LARRONDO,
all’epoca dei fatti calciatori del SIENA. Di questo illecito sarebbero stati a conoscenza
CONTE, all’epoca dei fatti allenatore del SIENA, e tutto il suo staff tecnico, composto da
STELLINI, ALESSIO, SAVORANI e D’URBANO, per averne il CONTE dato pubblicità nel
corso della riunione tecnica tenutasi qualche ora prima della gara.
In particolare, sempre secondo la prospettazione della Procura federale, alcuni giorni
prima della gara, VITIELLO e DRASCEK si sarebbero incontrati, in rappresentanza dei
rispettivi “spogliatoi”, presso l’albergo in cui il Siena si era recato in ritiro in vista
dell’incontro, per perfezionare l’intesa al fine di combinare il risultato di parità per le
rispettive esigenze di classifica.
CAROBBIO, contattato dal gruppo degli “zingari” per la realizzazione di un “over”, venuto a
conoscenza dell’esistenza dell’accordo per il pareggio tra le due squadre – accordo che
sarebbe stato confermato, poche ore prima dell’inizio della gara, dall’allenatore Conte a
tutta la squadra nel corso della riunione tecnica, a cui avrebbe partecipato anche lo staff
tecnico – ne informò, insieme a BERTANI, il gruppo degli “zingari” e ne parlò, poco prima
di entrare in campo, con lo stesso BERTANI e con GHELLER. LARRONDO, per parte
sua, chiamato a subentrare, nei minuti finali della gara, a un proprio compagno, avrebbe
chiesto a CAROBBIO consigli su come giocare per rispettare la combine.
Secondo la Procura federale, tali circostanze troverebbero riscontro nelle dichiarazioni,
rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, di CAROBBIO, DRASCEK,
GERVASONI, nonché dai tabulati sul traffico telefonico relativo ad alcuni esponenti del
gruppo degli zingari e alcuni dei calciatori coinvolti.
Il deferimento è fondato e va accolto, risultando accertati i fatti in contestazione, sia pure
con un diverso grado di responsabilità di alcuni deferiti rispetto alle contestazioni sollevate
dalla Procura federale.
Dalle dichiarazioni – rese dai tesserati CAROBBIO e GERVASONI al Procuratore della
Repubblica di Cremona (in data 19.1.12, 12.3.12 e 17.4.12) e al Procuratore federale (in
data 29.2.12 e 10.7.12), risulta confermata la “parallela” combine sportiva, consistita, da
un lato, dal raggiungimento di un accordo tra le due squadre per pareggiare l’incontro, così
da averne entrambe un vantaggio in classifica, e, dall’altro, dalla pianificazione, da parte di
CAROBBIO e BERTANI, con il “gruppo degli zingari” – una volta preso atto dell’accordo tra
le due squadre – di un’intesa finalizzata a ottenere vantaggi economici attraverso il sistema
delle scommesse.
Il testo delle dichiarazioni, raccolte in sede di indagine, non lascia spazio a dubbi sulla
correttezza di questa ricostruzione:
– “In effetti ci furono dei contatti tra i giocatori in quanto il pareggio sarebbe stato un
risultato proficuo per tutte e due le squadre. Infatti ci fu un contatto tra Vitiello del Siena e
Drascek del Novara il quale avvenne nella hall dell’albergo che ospitava noi del Siena. Io li
ho visti parlare.” (dichiarazione CAROBBIO del 19.1.2012);
– “In Novara Siena del 30.4.11 ci fu un accordo per far finire la gara in parità, in effetti ne
parlammo anche durante la riunione tecnica e quindi eravamo tutti consapevoli del
risultato concordato, soprattutto al fine di comportarsi di conseguenza durante la gara; lo
stesso allenatore, Antonio Conte, ci rappresentò che potevamo stare tranquilli in quanto
avevamo raggiunto l’accordo con il Novara per il pareggio; non sono certo di chi per primo
si accordò, comunque Drascek venne nel nostro albergo in ritiro e parlò con Vitiello; credo
che quello sia stato il primo contatto, ma poi l’accordo è stato comunicato a tutti, visto che,
come precisato, se ne parlò anche durante la riunione tecnica con l’allenatore; ricordo che
oltre a parlarne con l’intera squadra durante la riunione tecnica, ne parlai, singolarmente al
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campo, con Bertani e Gheller del Novara, prima della partita.” (dichiarazione CAROBBIO
del 29.2.2012);
– “Quanto alla partita Novara – Siena, terminata 2 a 2 del 30 aprile 2011, gli zingari
presero contatto sia con Carobbio, che all’epoca giocava nel Siena, sia con Bertani, che
all’epoca giocava nel Novara. A quanto mi risulta Carobbio ha dato ad un certo punto a
Gegic l’informazione che le due compagini avevano raggiunto un accordo con riferimento
ad un Over. Credo che ciò sia avvenuto poco prima della partita. Il risultato è stato
conseguito anche se non so quanto sia stato dato e a chi.” (dichiarazione GERVASONI
del 12.3.2012);
– “In quell’occasione, al contrario di quanto accaduto con riferimento alla partita Albinoleffe
– Siena i giocatori hanno appreso dell’accordo in occasione della riunione tecnica che ha
preceduto la partita. In sostanza Conte si limitò a dire che avremmo pareggiato la partita e
che era stato raggiunto un accordo per il pareggio (…). Non so chi esattamente abbia
partecipato alla conclusione di questo accordo. Quando riferisco di aver parlato in campo
con Bertani e Gheller del Novara voglio dire che prima di giocare ho chiesto una sorta di
conferma di un accordo che comunque già era stato concluso (…). Alla riunione tecnica
c’erano gli stessi tecnici che ho indicato con riferimento alla partita Albinoleffe – Siena oltre
che, naturalmente, anche i giocatori.” (dichiarazione CAROBBIO del 17 aprile 2012);
– “In relazione a Novara – Siena …, nel confermare quanto già dichiarato
precedentemente, preciso che l’allenatore ci aveva informato che la gara sarebbe finita in
pareggio … ricordo molto bene quella riunione tecnica, in quanto l’allenatore, dopo averci
detto che era stato raggiunto un accordo per il pareggio, ci parlò poco della gara e degli
aspetti tecnici, ma ci fece un discorso molto emozionante sulla sua carriera, in relazione
all’obiettivo che la nostra squadra stava per raggiungere; infatti, ottenuto il punto,
concordato, nella gara in oggetto, ci sarebbe servito solo un altro punto in 4 partite per la
matematica promozione; ricordo bene il discorso sia perché fu molto coinvolgente, sia
perché era del tutto anomalo che in una riunione pre-partita non si affrontassero quegli
aspetti tecnici che il mister curava sempre in maniera quasi maniacale (…) al discorso di
Conte che ci informava del pareggio concordato, nessuno di noi si stupì più di tanto, in
quanto durante la settimana già girava voce nello spogliatoio che quella partita si sarebbe
potuta concludere con un risultato concordato di pareggio; ricordo che, durante la gara,
mentre mi scaldavo a bordo campo insieme al mio compagno Larrondo, lo stesso,
essendo un ragazzo giovane e straniero, mi chiese, alla luce di quanto riferito da Conte
nella riunione tecnica, come si doveva comportare se l’allenatore l’avesse fatto entrare in
campo; lo tranquillizzai dicendogli di entrare, facendo movimento senza segnare.”
(dichiarazione CAROBBIO del 10.7.2012).
A queste dichiarazioni va aggiunta anche quella di ERODIANI secondo cui “Il pareggio era
dato per certo” (dichiarazione ERODIANI del 16.7.2012).
Ne consegue che i fatti possano essere riassunti come segue. CAROBBIO apprese, prima
come “voce” all’interno dello spogliatoio del SIENA, poi con certezza, all’esito delle parole
dell’allenatore CONTE nel corso della riunione tecnica pre-gara, della combine in essere
per pareggiare la partita. Il perfezionamento dell’intesa avvenne nell’incontro avuto tra
VITIELLO, del SIENA, e DRASCEK, del NOVARA, avvenuto la sera in cui il SIENA
raggiunse l’albergo di Novara scelto per il ritiro (da segnalare, in proposito, come sia
emerso, nel corso dei vari deferimenti, che il “perfezionamento” di questo tipo di accordi
venga delegato a rappresentanti dei rispettivi spogliatoi che siano legati da un rapporto di
amicizia o di particolare conoscenza: rapporto di amicizia che ricorre nel caso di VITIELLO
e DRASCEK, come risulta dalle memorie dagli stessi depositate agli atti). CAROBBIO,
contattato dal gruppo degli zingari, raggiunse, insieme a BERTANI, un’intesa finalizzata a
sfruttare l’accordo, già “formalizzato” dalle due squadre, nel sistema delle scommesse.
Durante la ricognizione del campo, poco prima dell’inizio della gara, CAROBBIO chiese
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conferma della combine a BERTANI e GHELLER, conferma che gli venne data. Nei minuti
finali dell’incontro, LARRONDO, altro calciatore del SIENA, in vista di un suo possibile
ingresso in sostituzione di un compagno, chiese a CAROBBIO indicazioni su come doveva
muoversi in campo, vista l’esistenza della combine finalizzata al pareggio.
A questo punto, deve essere sottolineata l’assoluta attendibilità delle dichiarazioni
rilasciate da CAROBBIO, che è comprovata sia dai riscontri avuti – anche attraverso
dichiarazioni rilasciate da altri tesserati, con riferimento ad altre gare, quale, ad esempio,
Albinoleffe-Siena – sia per la totale mancanza di un qualunque motivo di risentimento o
convenienza che possa averlo spinto a coinvolgere altri soggetti.
Per ciò che attiene ai riscontri, questi sono ravvisabili:
– nei molteplici contatti telefonici registrati, sin dal 29.4.2011, tra il gruppo degli ”zingari” e,
tra gli altri, CAROBBIO, BERTANI e GERVASONI (cfr. ordinanza Gip di Cremona del
22.5.2012);
– nell’incontro, avvenuto nell’albergo in cui si trovava in ritiro il SIENA, tra VITIELLO e
DRASCEK, che ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese alla Procura federale, in data
8.3.2012, dai diretti interessati e da COPPOLA.
Viceversa, le dichiarazioni rese dagli altri tesserati coinvolti nella vicenda, anche se non
deferiti, che tendono a smentire le circostanze provate da CAROBBIO (e da
GERVASONI), non possono essere ritenute attendibili, proprio perché, qualora fossero
state di conferma delle circostanze indicate dal denunciante, sarebbero valse quali
dichiarazioni autoaccusatorie.
Per ciò che attiene all’assenza di un qualche motivo di risentimento o convenienza, da
parte di CAROBBIO, a coinvolgere altri tesserati negli illeciti dallo stesso denunciati,
basterà qui evidenziare – come, peraltro, meglio vedremo verrà evidenziato in seguito,
soprattutto con riferimento alle eccezioni sollevate sul punto da CONTE – che questi motivi
risultano completamente assenti.
In particolare, basta qui richiamare quanto affermato dal tesserato FICAGNA, il quale, a
precisa domanda sulla conoscenza di eventuali motivi di astio o rancore che CAROBBIO
potesse avere con qualcuno del SIENA, li esclude. FICAGNA, difatti, ha dichiarato che:
“Con Carobbio ho avuto buoni rapporti, né mi risulta che Carobbio abbia mai avuto
dissapori o motivi di astio con tesserati del Siena, né problematiche di inserimento
all’interno della squadra (…). Preciso che, per quanto di mia conoscenza, Carobbio non
aveva problemi di natura economica. Aggiungo, inoltre, che Carobbio era considerato uno
dei titolari della squadra” (dichiarazione FICAGNA del 26 marzo 2012).
Per quanto riguarda specificamente le posizioni dei singoli deferiti (con esclusione di quelli
per i quali il procedimento si è chiuso ai sensi dell’art. 23 CGS) si osserva che:
a) dalle prove agli atti, risulta che BERTANI partecipò sia alla combine intercorsa tra le
due squadre, finalizzata a combinare il pareggio, sia all’intesa “parallela”, raggiunta,
insieme a CAROBBIO, con il gruppo degli “zingari”. Sul punto, si vedano le dichiarazioni,
sopra richiamate, rese da CAROBBIO in data 292.2012 e 174.2012 e da GERVASONI in
data 12.3.2012, nonché la documentazione attestante i contatti telefonici dallo stesso avuti
con il gruppo degli “zingari” (cfr. ordinanza Gip di Cremona del 22.5.2012).
Specificamente, con riferimento alla partecipazione all’accordo intercorso tra le due
squadre, la prova della partecipazione all’illecito è data dalla circostanza che BERTANI
non si limitò a confermare a CAROBBIO, al momento della ricognizione delle squadre in
campo, l’esistenza dell’accordo, ma disputò la gara, contribuendo a che il risultato pattuito
(il pareggio) venisse effettivamente raggiunto.
Per ciò che attiene, viceversa, all’intesa “parallela” con il gruppo degli “zingari”, questa
risulta ampiamente provata dalle risultanze sopra richiamate. A tale proposito, a nulla
rilevano le asserite contraddizioni tra le dichiarazioni di CAROBBIO e GERVASONI, in
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quanto non vi è alcuna contraddizione, tra le stesse, in merito al ruolo avuto da BERTANI
nell’intesa intercorsa con il gruppo degli “zingari”;
b) le dichiarazioni di CAROBBIO individuano in DRASCEK il tesserato che, per il
NOVARA, stabilì il contatto con il SIENA per il compimento dell’illecito. La circostanza
dell’incontro con VITIELLO, avvenuto nell’albergo dove il SIENA di trovava in ritiro, è
provata dalle dichiarazioni di CAROBBIO e COPPOLA, oltre che ammessa sia da
DRASCEK che da VITIELLO. La conferma che l’incontro avuto sia stato decisivo, ai fine
della realizzazione della combine, è data sia dalle scansione temporale degli eventi (prima
di quell’incontro non si aveva certezza che si fosse raggiunto l’accordo per il pareggio, ma
girava solo una “voce” nello spogliatoio del SIENA; dopo quell’incontro, la certezza si è
avuta, al punto che l’allenatore CONTE ne diede atto durante la riunione tecnica prima
della gara), sia dallo stretto rapporto di amicizia tra i due deferiti, che li poneva nella
condizione di essere, più degli altri tesserati, i “portavoce” dei rispettivi spogliatoi. Ne
deriva che il DRASCEK ha avuto una partecipazione attiva nel compimento dell’illecito;
c) dalle prove in atti, risulta che GHELLER si è limitato, al momento della ricognizione
delle squadre sul terreno di gioco, a dare conferma a CAROBBIO dell’esistenza
dell’accordo circa il pareggio, per poi recarsi in tribuna per assistere all’incontro, non
essendo stato inserito nella lista dei giocatori che avrebbero preso parte alla partita. Ne
consegue che al GHELLER può essere imputata esclusivamente l’omessa denuncia di un
illecito di cui era a conoscenza, ma non la partecipazione a esso, non risultando che abbia
posto in essere alcun comportamento finalizzato al raggiungimento dell’accordo ovvero
alla sua successiva attuazione.
d) per VITIELLO valgono le valutazioni già fatte per la posizione di DRASCEK, da
intendersi qui richiamate, relativamente all’incontro tra i due tesserati. Di conseguenza,
anche VITIELLO ha avuto una partecipazione attiva nel compimento dell’illecito;
e) tutte le dichiarazioni rilasciate da CAROBBIO fanno riferimento alla circostanza che,
durante la riunione tecnica tenutasi qualche ora prima della gara, CONTE abbia
rassicurato la squadra sul fatto che si fosse raggiunto un accordo con il NOVARA per
chiudere la partita in pareggio, E a riprova di questo assunto, ha indicato la circostanza
che LARRONDO, qualche attimo prima di entrare in campo, poco prima che la gara
terminasse, gli chiese indicazioni su come “muoversi” sul terreno di gioco alla luce di
quanto detto da CONTE, nel corso della riunione pre-gara, in merito all’accordo per il
pareggio.
Si è già dato atto di come le dichiarazioni rese dagli altri tesserati, deferiti e non, presenti
alla suddetta riunione, tendenti a smentire quanto affermato da CAROBBIO, non siano
attendibili, perché finalizzate a proteggere se stessi da una contestazione disciplinare. Si
vedrà, nel caso del deferimento Albinoleffe-Siena, li dove il muro dell’omertà è stato meno
solido, come la circostanza che possano essere raggiunti accordi di questo tipo sia
tutt’altro che remota, e come coinvolgano non solo i giocatori, ma anche i componenti
dello staff tecnico.
Qui occorre valutare se le dichiarazioni rese da CAROBBIO siano attendibili o meno,
anche alla luce delle specifiche eccezioni, sul punto, sollevate da CONTE.
Preliminarmente, occorre sgombrare il campo dalla tesi, sollevata dalla difesa del deferito,
che vorrebbe, nella mancanza di prova circa un “passaggio di soldi” o di
un’intercettazione, telefonica o ambientale o di una testimonianza de relato, la riprova
dell’inesistenza dell’illecito.
Si è spiegato come questo tipo di accordi trovi le proprie motivazioni in altre finalità, quali
quella della convenienza reciproca delle due squadre ai fini della classifica, che non
sempre comporta la necessità di corrispondere denaro. Ancora, si è già indicato come
questo tipo di illecito, a differenza di quelli legati alle scommesse, sia maggiormente
“accettato” dall’ambiente e abbia un “protocollo” molto più semplice, perché se ne può
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liberamente parlare all’interno dello spogliatoio e non necessita di tessere una rete di
contatti tra vari giocatori delle due squadre, con altrettanti trasferimenti di denaro, per
portare a casa il risultato sperato, ma come sia sufficiente che un solo “rappresentante”
della squadra prenda contatto con quello dell’altra, per chiudere la combine e riferirne agli
altri.
Peraltro, proprio in ragione della particolare posizione di classifica del SIENA alla data di
svolgimento della partita, la circostanza che CONTE abbia tenuto un discorso alla squadra
per motivarla (circostanza pacificamente ammessa dallo stesso CAROBBIO), nel
contempo rassicurandola sul pareggio – che era un risultato assolutamente utile per il
SIENA – non risulta essere in contraddizione. Anzi, che lo stesso CONTE, nel suo
discorso, fece espresso riferimento alla necessità che quella gara non venisse persa, lo
afferma il tesserato SESTU (dichiarazione SESTU del 13.7.2012).
Assolutamente incoerente, poi, risulta la circostanza che CAROBBIO avrebbe accusato
CONTE per rancore personale, legato all’episodio occorso nel settembre 2010, quando
l’allenatore non gli concesse il permesso di recarsi dalla moglie per assisterla durante il
parto. Al di là della circostanza che una tale motivazione sembra davvero non sufficiente a
giustificare una (a quel punto falsa) denuncia addirittura riferita a un illecito sportivo, c’è da
dire che le risultanze agli atti comprovano come CAROBBIO non avesse alcun problema
all’interno dello spogliatoio del SIENA e non nutrisse alcun risentimento nei confronti di
CONTE, del quale, anzi, aveva stima.
Sul punto, indicative sono le dichiarazioni rese da FICAGNA, già sopra ricordate, con cui
questi ha dichiarato che CAROBBIO non aveva dissapori né motivi di astio con alcuno dei
tesserati del SIENA (dichiarazione FICAGNA del 26.3.2012).
Ed è lo stesso CAROBBIO, con un’affermazione assolutamente credibile, a dichiarare non
solo di “non aver mai avuto motivi di astio nei confronti del mister Conte” e di avere
“sempre nutrito grande stima nei suoi confronti”, ma anche che, quando CONTE rifiutò la
sua richiesta di permesso per recarsi dalla moglie, dicendogli “che la mattina successiva
non poteva fare a meno” della sua presenza in allenamento, si sentì comunque molto
inorgoglito, “sia per l’attestazione di stima e fiducia” mostratagli, sia in quanto gli fece
capire che riteneva essenziale il suo ruolo e le sue prestazioni (dichiarazione CAROBBIO
10.7.2012).
A ciò può aggiungersi che, se vi fossero stati motivi di risentimento di CAROBBIO nei
confronti di CONTE e, quindi, un qualche intento calunniatorio, CAROBBIO avrebbe
potuto tirare in ballo il proprio allenatore anche con riferimento ad altri incontri dei quali ha
riferito agli organi inquirenti (ad esempio, Siena-Torino), cosa che non è stata.
Ne consegue che CONTE è responsabile dell’addebito contestato. Ai fini della
qualificazione della fattispecie, CONTE deve essere chiamato a rispondere di omessa
denuncia, in quanto agli atti è stata raggiunta solo la prova che il CONTE fosse a
conoscenza della combine;
f) le risultanze agli atti confermano che alla riunione tecnica fosse presente tutto lo staff
tecnico, nelle persone dell’allenatore CONTE, del suo vice ALESSIO, del collaboratore
STELLINI, del preparatore dei portiere SAVORANI e del preparatore atletico D’URBANO,
oltre che l’intera rosa dei convocati (cfr. dichiarazioni FICAGNA e PIGNOTTI del
26.3.2012; MASTRONUNZIO del 27.3.2012; CAROBBIO del 17.4.2012; ROSSI e DEL
GROSSO dell’8.6.2012; CALAIÒ e BRIENZA dell’11.6.2012). Dello staff tecnico, a fronte
della chiusura dei procedimenti ex art. 23 C.G.S. per i tesserati STELLINI, SAVORANI e
D’URBANO, resta da definire la posizione di ALESSIO, in quale, in qualità di “vice”, ha
preso parte alla riunione tecnica nella quale CONTE ha informato la squadra dell’esistenza
della combine. La sua responsabilità, in conseguenza, sia per il ruolo rivestito, sia perché
non risulta che lo stesso abbia parlato pubblicamente del suddetto accordo, è minore
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rispetto a quella di CONTE, ma concreta la medesima violazione disciplinare, in quanto
anch’egli a conoscenza dell’illecito.
In conclusione, le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5,
con l’aggravante di cui al comma 6, per DRASCEK, BERTANI e VITIELLO e quella
dell’art. 7, comma 7, per ALESSIO, CONTE e GHELLER.
Per CAROBBIO, LARRONDO, SAVORANI, STELLINI E D’URBANO e per la società
SIENA è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.
La Società NOVARA risponde per responsabilità oggettiva per i comportamenti contestati
ai propri tesserati e per responsabilità presunta in relazione all’illecito sportivo commesso
a suo vantaggio da tesserati della Società SIENA.
Nella determinazione della sanzione a carico del NOVARA dovrà essere tenuta in
considerazione l’attenuante costituita dalla comprovata attività di sorveglianza e
prevenzione posta in essere da tale Società.
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