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Il Consiglio Comunale di Torino approva il regolamento per l’IMU

Redazione Quotidiano Piemontese

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Approvato in Sala Rossa il Regolamento per l’IMU presentato dall’assessore al Bilancio e Tributi, Gianguido Passoni. Il documento fissa alcuni criteri per l’applicazione sul territorio comunale dell’Imposta Municipale Propria (IMU), istituita dal Governo nel dicembre scorso. In particolare: viene stabilito che l’esenzione dall’imposta prevista  dal decreto legislativo 504/92 per gli immobili posseduti da enti non commerciali o Onlus registrate presso l‘Agenzia delle Entrate, si applica soltanto ai fabbricati utilizzati per attività non commerciali. Si applica anche nel caso  in cui possessore e utilizzatore siano soggetti diversi – entrambi non commerciali o Onlus, purché l’immobile sia concesso a titolo gratuito, con contratto di comodato.

Il regolamento precisa che per abitazione principale o prima casa si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente  e risiedono  anagraficamente . Nel caso di un nucleo familiare  con residenza in immobili diversi nel territorio comunale, le agevolazioni per la prima casa si applicano per un solo immobile. Sono classificati come pertinenze dell’abitazione principale solo magazzini e locali di deposito (categoria catastale C/2), box, posti auto, rimesse e stalle (C/6), tettoie chiuse o aperte (C/7) con un massimo di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate.

L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e la detrazione si applicano anche all’ unità immobiliare posseduta (proprietà o usufrutto) da anziani o disabili con residenza trasferita in istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, a condizione che non risulti affittata. Stessa agevolazione anche per l’unità immobiliare posseduta (o in usufrutto) da cittadini italiani residenti all’estero, sempre se non affittata.

La detrazione di 200 euro prevista dal Decreto legislativo 201 del 2011 può essere usufruita in un anno per una volta sola e per un’unica unità immobiliare, fatto salvo il caso di trasferimento dell’abitazione principale in corso d’anno.  E’prevista un’aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato secondo gli accordi territoriali, limitatamente agli alloggi affittati come prima casa o a studenti universitari.

Viene inoltre stabilito che per fabbricati di interesse storico o artistico, così come per quelli dichiarati inagibili o inabitabili – e pertanto non utilizzati – la base imponibile è ridotta del 50%. L’inagibilità o inabitabilità non deve essere superabile con interventi di manutenzione (deve trattarsi di fabbricati diroccati pericolanti o fatiscenti) con obbligo per il proprietario di presentare  entro il termine previsto per la dichiarazione IMU una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con perizia allegata.

Il Regolamento dà inoltre facoltà di ridurre l’aliquota di base dell’imposta per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che vi abitino abitualmente (con residenza anagrafica). Riduzione possibile anche per le unità abitative  di proprietà ATC e CIT e assegnate dall’ATC a residenti in Torino, oltre che per le unità abitative appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti in Torino)

Viene precisato che il Comune ha facoltà di determinare periodicamente i valori commerciali delle aree edificabili e che qualora il contribuente abbia versato l’imposta sulla base di un valore non inferiore a quello determinato, non si darà luogo ad accertamento.

I fabbricati censiti all’Agenzia del Territorio come unità collabenti (in parte o in tutto inabitabili perché parzialmente demolite, diroccate, o che, in ogni caso, non producono reddito – cat. catastale F/2) hanno come base imponibile il valore commerciale dell’area edificabile

Per quanto riguarda i fabbricati parzialmente costruiti, viene specificato che sono soggetti a tassazione come fabbricati (e non come aree fabbricabili) dalla data di ultimazione dei lavori (o da quella di accatastamento, se antecedente). La superficie sulla quale è ancora in corso la costruzione è ridotta in base al rapporto tra volumetria totale secondo il progetto e volumetria della parte soggetta a tassazione come fabbricato.

Infine, è stabilito che siano considerati regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché l’imposta sia stata assolta totalmente e sia stata data  comunicazione all’ufficio competente.


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