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Il “prezzo” del permesso di soggiorno. In vigore i nuovi importi per gli stranieri in Italia
Dal 30 gennaio 2012 è in vigore il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministero dell’Interno, volto a dare attuazione al disposto dell’art. 5, comma 2 ter. del decreto legislativo n. 286/98 e successive modifiche, concernente il contributo economico che gli stranieri devono versare per il rilascio-rinnovo del permesso di soggiorno.Nel decreto vengono stabiliti gli importi dovuti dallo straniero, la cui entità varia in relazione alla durata dell’autorizzazione al soggiorno:
– 80 euro per il permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiori o pari ad un anno;
– 100 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni;
– 200 euro per il rilascio del permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27, comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 286/98 (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia, ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione).
Sono esclusi dal versamento del contributo, ai sensi dell’art. 3, le categorie di stranieri: stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni; stranieri di cui all’art. 29, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 286/98 (figli minori che fanno ingresso per ricongiungimento familiare; stranieri che fanno ingresso in Italia per cure mediche e lo accompagnatori; stranieri richiedenti il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari; stranieri richiedenti l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.
Inoltre, il contributo si va ad aggiungere agli oneri già a carico dello straniero relativi al costo del permesso di soggiorno elettronico, nonché alle spese relative all’accettazione delle istanze presso gli uffici postali e dell’imposta di bollo, che non subiscono variazioni. Per quanto attiene alle modalità relative al versamento, il decreto in oggetto stabilisce che l’importo del contributo e del permesso di soggiorno elettronico devono essere versati in un’unica soluzione, tramite bollettino, sul conto corrente postale nr. 67422402, intestato a ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con causale “importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico”, indispensabile presso tutti gli uffici postali. Il versamento costituisce, unicamente agli altri previsti dalla normativa vigente, requisito da verificare nell’ambito dell’attività istruttoria dell’Ufficio Immigrazione.
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