Cronaca
La Consulta boccia la Gelmini: supplenti in base ai punteggi, non alla provenienza
Illegittimo l’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 perché viola l’articola 3 della Costituzione. Ora più di 15 mila ricorsi pendono sul Ministero. I giudici della corte costituzionale con l’ordinanza n. 41 del 9 febbraio 2011, danno ragione all’ordinanza del 5 febbraio 2010 dei giudici del Tar Lazio e confermano i rilievi mossi dai legali dell’Anief, gli avv. F. Ganci e W. Miceli del foro di Palermo, censurando tutti i rilievi dell’avvocatura dello Stato (tra cui il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro alla luce delle sentenze delle sezioni unite della cassazione). Nell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto dalle norme vigenti, il personale docente ha diritto al trasferimento e all’inserimento “a pettine” secondo il proprio punteggio (merito) e non secondo l’anzianità di iscrizione in graduatoria e quindi alla residenza o meno nella provincia per cui vale la graduatoria.
“A questo punto – dichiara il presidente nazionale dell’Anief, Marcello Pacifico – il ministro Gelmini dovrebbe prendere atto di non essere stata capace di gestire le graduatorie del personale docente, dovrebbe assumersi la responsabilità di aver creato un profondo danno erariale alle casse dello Stato e sanare la posizione dei ricorrenti aventi diritto, senza nulla togliere ai docenti già individuati nei contratti, come da prassi corrente. Le regole vanno rispettate così come il rapporto tra i poteri dello Stato. L’organo esecutivo deve assolvere a quanto disposto dalla magistratura e non interpretare liberamente o faziosamente le regole del diritto. Ancora una volta, l’Anief si dimostra corretta interprete della giurisprudenza e baluardo dei principi fondamentali della Costituzione. Dopo aver tutelato il diritto alla mobilità del personale precario e all’istruzione degli alunni con disabilità, ora, obiettivo dell’organizzazione sindacale e professionale, da poco entrata nella Confedir Mit-Pa, è quello di stabilizzare i supplenti docenti e ata che hanno conseguito tre anni di servizio nel rispetto della normativa comunitaria, di tutelare i docenti di ruolo che hanno avuto bloccato per due anni gli scatti biennali di anzianità, e di ripristinare il rispetto delle relazioni sindacali”.
Il link al testo integrale della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale:
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